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Formazione amministratori, alcune riflessioni

Formazione amministratori, alcune riflessioni

Avv. Alessandro Gallucci scrive…

Il decreto Destinazione Italia ha demandato al ministero della giustizia la competenza ad emanare un decreto finalizzato a disciplinare i requisiti dei corsi di formazione iniziale ed aggiornamento degli amministratori condominiali nonché, cosa altrettanto se non ancor più importante, l’individuazione dei soggetti legittimati ad erogare tale formazione.

La regolamentazione del settore è stata da tutti considerata necessaria posto che l’art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile, nel prescrivere quale requisito per l’assunzione dell’incarico di amministratore la frequentazione di un corso iniziale e di corsi di aggiornamento non aveva, poi, previsto alcunché in merito ai soggetti legittimati a tenere questi corsi nonché sulle caratteristiche minime dei corsi medesimi. Risultato: nel giro di pochi mesi sono sorte una miriade di associazioni ed enti che hanno organizzato corsi e dispensato diplomi come se piovesse. Il provvedimento ministeriale, dunque, servirà a mettere ordine ed evitare una proliferazione di corsi i quali, questa è l’impressione che i più hanno avuto, fino ad ora sono serviti più che altro a rimpinguare le casse dei formatori, senza un effettivo apporto di conoscenza ai futuri amministratori e quindi di garanzia di qualità per l’utente finale. In un’intervista apparsa nella giornata odierna su “IlSole24Ore” (http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e- … id=ABpDDD9), il sottosegretario alla giustizia Ferri anticipa alcune linee guida del decreto ministeriale di prossima emanazione. Saranno richieste competenze specifiche per chi organizza i corsi ma verrà lasciata libertà a chiunque di poterli organizzare purché abbiamo un durata minima di 60 ore, quelli di formazione iniziale, e di 12 ore quelli di formazione periodica. Queste, in estrema sintesi, le anticipazioni del sottosegretario.

Formazione amministratori di condominio. Alcune anticipazioni sul decreto

Abbiamo chiesto un parere sull’emanando decreto a tre operatori del settore di particolare rilievo. Stiamo parlando di Franco Pagani, presidente CONFIPI confederazione nata in seno a CONFASSOCIAZIONI, di Franco Pani, Presidente di Confamministrare tra i soci fondatori di CONFIPI e di Paolo Caprasecca, vice presidente con delega per il centro Italia della stessa CONFIPI.

Presidente Pagani: come la nuova confederazione CONFIPI vede le anticipazioni del sottosegretario Ferri sul decreto riguardante la formazione degli amministratori?

Apprendiamo con discreta soddisfazione che per l’erogazione di corsi di formazione non sarà creato un altro regime vincolistico. A noi non interessa una rendita di posizione per le associazioni che fanno parte di CONFIPI. A noi interessa far in modo che tutti coloro che possano obiettivamente erogare formazione d’alta qualità a vantaggio dei professionisti e dell’utenza non siano esclusi per favorire interessi di parte. Nel sistema che si sta delineando, stando almeno alle parole del sottosegretario Ferri, starà a chi vorrà frequentare un corso di formazione iniziale e a chi dovrà frequentare di formazione periodica selezionare liberamente la serietà dei formatori e degli organismi. La speranza e’ che ci sia un mercato "maturo" da non farsi attrarre da corsi troppo semplificati e di basso costo rispetto a quelli che possono dare una formazione seria e concreta. In questo contesto, a nostro avviso, sarebbe utile prevedere un numero di ore superiore al minimo di sessanta attualmente indicato e che risulta effettivamente modesto per una professione cosi articolata e trasversale; basti pensare che i corsi per diventare estetisti durano molto più tempo. In buona sostanza sul punto la nostra impressione è che ancora una volta sia stata sottovalutata la difficoltà una professione così importante e dai risvolti sociali importanti.

Presidente Pagani: il sottosegretario Ferri s’è soffermato anche sui requisiti dei responsabili scientifici e dei formatori. Qual è il suo parere in merito?

Riguardo ai formatori, per quanto ci è dato di apprendere dalle parole del sottosegretario, non possiamo non sottolineare che il possesso dei titoli senza che questi siano uniti ad una solida esperienza sul campo, maturata nel corso degli anni, rischia di svuotare di reale utilità ed efficacia questa figura rispetto alle funzioni che le competono. La figura del responsabile, dunque, dovrà vigilare affinché vi sia effettiva competenza dei formatori e non solo formale possesso di astratti requisiti. Quanto ai responsabili scientifici, poi, non è chiaro chi dovrà certificarne la competenza. Il ministero stesso? Così non fosse CONFIPI si propone fin d’ora di svolgere un ruolo di reale garanzia sulla preparazione di queste figure che appaiono centrali nell’ambito della formazione degli amministratori.

V’è poi ad aggiungere un aspetto non secondario: dall’intervista al sottosegretario Ferri non si evince alcunché in relazione al regime transitorio per chi ha già frequentato corsi nella vigenza della legge n. 220. Ci sembrerebbe idoneo che se questi corsi hanno avuto i formatori, il responsabile scientifico, le ore e contenuti conformi possano essere ritenuti idonei vista la vacatio legis. In ogni caso il sistema associativo più strutturato e mi riferisco alle organizzazioni aderenti a CONFIPI e Confassociazioni sono pronte a questa sfida che peraltro nulla e’ di più che la continuazione dei loro percorsi virtuosi già avviati da tempo.

Presidente Pani: come valuta le dichiarazioni del sottosegretario Ferri sul decreto ministeriale di prossima emanazione?

Da una prima lettura delle dichiarazioni rese pubbliche oggi, risultiamo parecchio perplessi. Apparentemente, ma ovviamente occorrerà approfondire leggendo per intero il testo del decreto, sembrerebbero totalmente tagliati fuori dalla possibilità di formare, ad esempio, anche i diplomati geometri, non iscritti all’Ordine, pur avendo svolto l’unica attività di amministratore per 30 anni, mentre potrebbero svolgere l’importante funzione di formatori, sempre ad esempio, altri geometri, che svolgendo prevalentemente la professione originaria e solo marginalmente quella di amministratore, magari con l’esplicito intento di aiutarsi solo con le spese d’ufficio, essendo iscritti all’Ordine, pur dimostrando molto spesso una preparazione condominiale molto "sommaria", potrebbero di fatto "insegnare". Ad altri su di una materia che loro stessi conoscono poco, lavorando nel settore solo pressoché per hobby. Sembra anche che il richiamo dell’iscrizione all’ho, parlando di un settore che è oggi regolato dalla Legge 4/2013, proprio perché ritenuto diverso dalle professioni con Ordine e Albo, sembra indubbiamente incongruente.

Presidente Pani: amministratori e condomini dovrebbero essere considerati i due lati di una stessa medaglia, ma molte volte sono considerati antagonisti in eterna lotta. Il suo doppio ruolo, in Confabitare e Confamministrare, la pone nella situazione di osservatore privilegiato. Quali devono essere i requisiti della preparazione di una persona che vuole intraprendere l’attività di amministratore condominiale?

La preparazione dell’amministratore condominiale dinanzi a competenze che spaziano, ormai da almeno vent’anni, da quelle giuridiche, alle tecniche, alle informatiche, passando da quelle della contabilità di base e giungendo sino a quelle fiscali, dovrebbero indubbiamente risultare ad ampio raggio, non essendoci alcun corso scolastico tradizionale che ad oggi possa garantire l’insieme delle conoscenze appena richiamate. Sinora abbiamo letto che il Ministero incaricato pensa ad una preparazione meramente giuridica, sicuramente basilare, ma non sufficiente a coprire tutte competenze necessarie ad un amministratore adeguato alle aspettative dei clienti ed alle esigenze del settore; è auspicabile che chi si sta occupando della materia si ravveda ed inizi a considerare, a proposito dei corsi obbligatori propedeutici alla professione, materie non solo giuridiche ma che aiutino realmente i futuri gestori immobiliari ad affrontare i problemi che quotidianamente dovranno affrontare nel migliore dei modi, così da non creare danni ai propri amministrati. Chi avrà l’onere di organizzare i corsi dovrà poter attingere da una rosa di docenti ampia e senza restrizioni quali quelle di cui si parla in questo periodo (esperienza di almeno tot anni, ecc.), nella mia lunga esperienza di formatore ho potuto molto spesso notare relatori troppo esperti che hanno dimostrato di non saper mantenere concentrata la platea, mentre altri, forse con meno esperienza ma altrettanta conoscenza, hanno dimostrato la dote innata di sapersi fare ascoltare durante l’intera lezione e di saper quindi far meglio apprendere gli argomenti. Fondamentali riteniamo che saranno anche, all’interno dei corsi, tavole rotonde ove i futuri amministratori possano confrontarsi con colleghi già esperti sulle nozioni man mano apprese e sulla attuazione pratica delle stesse, tale metodo aiuta indubbiamente a focalizzare gli argomenti sino a quel momento solo astrattamente recepiti, così come risulterà fondamentale il tirocinio obbligatorio post corso.

Presidente Pani: che cosa si aspettano i proprietari dal decreto ministeriale?

I proprietari-condòmini non potranno che sperare che entro pochi anni, grazie agli amministratori finalmente obbligatoriamente istruiti, risulti scomparso il rischio di scegliere un amministratore totalmente incompetente, come troppo spesso oggi può accadere, ed evitare quindi di dover subire dallo stesso più danni che benefici sul patrimonio che è la loro casa. I proprietari sperano anche che l’amministratore, visti i vari compiti imposti e l’esigenza irrinunciabile di essere in grado di non creare danni ai clienti, possa divenire un vero e proprio gestore; mi spiego meglio, oggi l’amministratore non dovrebbe limitarsi a registrare le fatture o ad applicare le norme da semplice “passacarte”, a nostro parere dovrebbe bensì poter acquisire nozioni che gli consentano di confrontarsi con i fornitori sulle reali esigenze degli edifici, eliminando gli sprechi, e rapportarsi con i condòmini, riuscendo a porsi come il consulente che sia in grado di aiutarli a mantenere costante il valore della proprietà immobiliare, che possa, con cognizione di causa, consigliarli di anticipare anziché curare i problemi che dovessero sorgere, cosa spesso molto meno costosa, nonché che possa rassicurali sul fatto di saper al meglio gestire le risorse umane interne all’ufficio, così da poter efficientare al meglio i servizi resi, ed esterne, quali gli artigiani e gli altri fornitori, così da rendere impeccabili e di qualità gli interventi manutentivi, garantendo allo stesso tempo la spesa il più possibile contenuta.

Dott. Caprasecca: come valuta le dichiarazioni del sottosegratario Ferri sul decreto ministeriale di prossima emanazione?

Ritengo positive le indicazioni in merito alla libera concorrenza nella formazione degli amministratori condominiali e l’aver posto l’accento su quella che per il sottoscritto è una parola chiave: la competenza. Al contempo ritengo che 60 ore di corso siano poche e che le parole del sottosegretario non fanno chiarezza sui contenuti del corso. In buona sostanza attendiamo il regolamento per una analisi piu’ attenta, poiche l’intervista non fornisce indicazioni tali da poter esprimersi nel dettaglio.

Dott. Caprasecca: come può essere garantita la qualità nella formazione dell’amministratore?

Una qualifica ha valore soltanto se viene considerata credibile

L’affidabilitá della qualifica si fonda sull’esistenza di sistemi di garanzia della qualità. Le qualifiche rilasciate da istituzioni preposte all’istruzione e alla formazione che non dispongono di sistemi di garanzia della qualità rischiano di essere considerate allo stesso livello delle “qualifiche” false. Ma la fiducia è un fattore essenziale anche per l’attuazione dei quadri di riferimento delle qualifiche che è in corso in tutta Europa .Tali quadri di riferimento hanno lo scopo di agevolare chi intende fruire delle proprie qualifiche cosi’ come quella dell’amministratore, anche al di fuori dei confini nazionali e dei limiti istituzionali. A tal fine è necessario definire le qualifiche come il risultato di un processo di apprendimento. I sistemi di garanzia della qualità consentono di valutare se il documento presentato da un candidato ha un valore effettivo.

Questa definizione evidenzia elementi di certificazione che garantiscono l’affidabilità della qualifica.

Tali elementi sono:

– i risultati dell’apprendimento;

– la valutazione e convalida;

– la definizione di standard;

– l’identificazione di un’autorità competente.

Una maggiore attenzione ai risultati – e sulle conseguenti sfide in termini di garanzia della qualità – non vuol dire riservare minore attenzione alla qualità degli input dell’istruzione. Significa piuttosto evidenziare che gli attuali sistemi di garanzia della qualità sottovalutano l’importanza della certificazione. Altrettanto importante è, ovviamente, la qualità di tutti i fattori – input, processi e risultati.

Garantire la qualità dei risultati dell’apprendimento

La fruibilità dei risultati dell’apprendimento – ciò che un discente sa, capisce ed è in grado di fare alla fine di un percorso di apprendimento – è sempre più il criterio a cui si ispirano le politiche e le prassi europee nel campo dell’istruzione e della formazione. Ci si attende che il riferimento a tale criterio renda le qualifiche più facilmente comprensibili, che chi le rilascia sia maggiormente responsabilizzato e che venga promosso l’apprendimento attivo. L’avverarsi di queste aspettative dipende dalla definizione e dalle modalità di applicazione dei risultati dell’apprendimento. Non esiste una soluzione unica valida per tutte le situazioni; per essere funzionali, i risultati dell’apprendimento vanno definiti e descritti con cura.

I sistemi di garanzia della qualità devono analizzare criticamente e migliorare sistematicamente il modo in cui i risultati dell’apprendimento sono messi a frutto. Devono mirare a individuare un adeguato livello di dettaglio, trovare un giusto equilibrio tra competenze generiche e competenze specifiche, nonché ad accertare in quale misura sia possibile valutare i descrittori dei quadri di riferimento delle qualifiche. È inoltre necessario valutare criticamente il modo in cui i descrittori dei risultati dell’apprendimento incidono sull’insegnamento e la formazione, e valutarne gli effetti sul processo di apprendimento.

Occorre dunque garantire sistematicamente la qualità dei risultati dell’apprendimento a diversi livelli: elaborando descrittori dei quadri di riferimento delle qualifiche, fissando gli standard dell’amministratore, redigendo curriculum e stabilendo di comune accordo gli standard di valutazione.

Garanzia della qualità della valutazione e della convalida

Poiché sempre più spesso i sistemi di qualificazione permettono di acquisire una qualifica seguendo percorsi formativi diversificati, la valutazione dei risultati dell’apprendimento acquista un’importanza crescente. La qualità dei percorsi alternativi, come l’apprendimento basato sul lavoro, può essere garantita solo individuando modalità affidabili per decidere se i risultati di apprendimento richiesti/attesi siano stati conseguiti oppure no.

Il Consiglio europeo invita gli Stati membri a istituire modalità per la convalida dell’apprendimento non formale e informale nonché a collegarle ai quadri nazionali delle qualifiche e ai sistemi di garanzia della qualità. L’attenzione riservata alla valutazione e all’affidabilità degli standard basati sui risultati dell’apprendimento si riflette nei sistemi di garanzia della qualità della convalida che sono stati introdotti in tutta Europa (come in Francia, Portogallo e Finlandia).

Quindi qualità dei risultati dell’apprendimento, valutazione e convalida, standard e competenza dell’istituzione che rilascia le qualifiche.

Dott. Caprasecca: Come sfruttare la legge 4 del 2013 rispetto alla formazione degli amministratori?

La legge 4 dà l’opportunità di essere impiegabili in modo competitivo ed avere il giusto compenso, con al trasformazione da precario in professionista

La legge 4/2013, recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, entrata in vigore il 10 febbraio scorso, ha colmato infine questa lacuna con una regolamentazione leggera ma pregnante ai fini della tutela del consumatore/utente/cliente che contribuisce a:

1. far emergere la nostra professione attraverso processi di regolamentazione e visibilità istituzionale delle associazioni di riferimento;

2. informare e tutelare il consumatore attraverso meccanismi di attestazione degli standard qualitativi e di certificazione di parte terza dei servizi forniti;

3. aumentare, di conseguenza, la qualità dei servizi professionali nei confronti degli utenti/clienti.

Senza dimenticare che un’altra importante normativa ha modificato profondamente lo scenario evolutivo delle associazioni: si tratta del Decreto Legislativo 13 del 2013 sul Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze che avrà un ruolo fondamentale per la valutazione e la valorizzazione del patrimonio di esperienze di studio e di lavoro di tutte le persone e, in particolare, dei professionisti. L’approvazione di queste due testi normativi segna l’inizio di una nuova era.

I TRE PROCESSI PRINCIPALI:

1.CENSIMENTO DELLE CONOSCENZE, DEI PROFILI E DEGLI SKILLS

•Sono censite le conoscenze, i profili, e gli skills

•Sono stabilite le metriche, i pesi e gli ammortamenti

•Sono stabiliti quali profili saranno oggetto di attestazione

2.MISURAZIONE DI CONOSCENZA, ABILITÀ E COMPETENZE

•Sono inseriti nei CV e le conoscenze e le competenze

•Sono valutate le conoscenze

•Sono valutate le abilità e le competenze specialistiche

3.ATTESTAZIONE DELLE CAPACITÀ PROFESSIONALI PER PROFILO

•Attestato di qualificazione professionale

Esame ed emissione attestato di conformità

•Finalità : valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

•Trasparenza delle attività e degli assetti associativi, dialettica democratica tra gli associati, osservanza dei principi deontologici, struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata

Auspici ed indicazioni chiarissime che il ministero non potrà non considerare.
http://www.condominioweb.com/formazione … riale.2165

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