Forma dell’impugnazione delle delibere condominiali
Sull’impugnazione delle deliberazioni assembleari la riforma del condominio è intervenuta sostituendo l’art. 1137 c.c. che nella versione in vigore dal prossimo 18 giugno reciterà:
Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria.
L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l’esclusione dell’articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile.
Situazione d’incertezza per l’impugnazione delle delibere
L’intervento del legislatore ha il merito di portare chiarezza in una materia che tutto era fuorché chiara.
In primis ad oggi e fino al prossimo 18 giugno i giudizi d’impugnazione delle deliberazioni assembleari potevano, possono e potranno essere proposti tanto con citazione quanto con ricorso.
Ciò anche in virtù di quanto stabilito nel 2011 dalle Sezioni Unite che, chiamate a dirimere un contrasto interpretativo sorto proprio con riferimento alla forma dell’atto introduttivo del giudizio d’impugnazione, hanno affermato che l’art. 1137 c.c. non disciplina la forma delle impugnazioni delle deliberazioni condominiali, che vanno pertanto proposte con citazione, in applicazione della regola dettata dall’art. 163 c.p.c.
L’adozione della forma del ricorso non esclude l’idoneità al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale, a patto che l’atto sia presentato al giudice, e non anche notificato, entro i trenta giorni previsti dall’art. 1137 c.c., atteso che estendere alla notificazione la necessità del rispetto del termine non risponde ad alcuno specifico e concreto interesse del convenuto, mentre grava l’attore di un incombente il cui inadempimento può non dipendere da una sua inerzia, ma dai tempi impiegati dall’ufficio giudiziario per la pronuncia del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione (Cass. SS.UU. 14 aprile 2011 n. 8491 in Diritto & Giustizia 2011, 21 aprile).
In questo contesto molte volte l’impugnazione è iniziata con un atto nominato ricorso ex art. 1137 c.c. altre volta con una citazione.
V’erano dubbi perfino sulla natura cautelare del provvedimento di sospensione della delibera, s’è vero, com’è vero, che un orientamento giurisprudenziale di merito, a dire il vero minoritario, affermava che l’ordinanza con cui, nell’ambito di una controversia concernente l’impugnazione di una deliberazione dell’assemblea condominiale, viene disposta la sospensione dell’esecuzione della delibera ex art. 1137 comma 2 c.c. non rientra fra i provvedimenti reclamabili ex art. 669 terdecies (Trib. Arezzo 03 febbraio 2011 e Trib. Torino 09 marzo 2012).
Novità introdotte dalla riforma del condominio
La riforma ha posto fine alla querelle: sparisce il termine ricorso, quindi l’impugnazione dovrà avvenire con atto di citazione e il procedimento di sospensione, che non sospenderà i termini d’impugnazione, avrà certamente natura cautelare.
La sola sospensiva, a differenza dei procedimenti di denuncia di nuova opera e danni temuti, non è considerata anticipatoria del giudizio di merito, in buona sostanza essa, come si capisce dal complesso normativo di cui all’art 1137 c.c. e dallo specifico richiamo all’art. 669-octies sesto comma, c.p.c. in esso contenuto, dovrà essere seguita dall’impugnazione nei termini di legge.
Quanto al novero dei soggetti legittimati ad impugnare, la legge n. 220/2012 ha inserito specificamente nell’art. 1137 c.c. il riferimento agli astenuti che, nella vigenza della precedente legislazione, erano equiparati ai dissenzienti grazie da un consolidato orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (si veda tra le tante Cass. 21298/07 ).
Avv. Alessandro Gallucci
http://www.lavorincasa.it/articoli/in/n … dominiali/
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