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Ferri: Controlli sulla formazione dovere del condominio

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Intervista a Cosimo Ferri, sottosegraterio alla Giustizia (Il Sole 24 Ore, 25 ottobre 2015)

Studiare sì ma senza sbagliare. Sulla formazione obbligatoria degli amministratori sorgono sempre nuovi dubbi e il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri, che ha seguito la norma (Dm 140/2014) sin dall’inizio, contribuisce a chiarirne alcuni.

Sottosegretario Ferri, una delle domande più frequenti è: chi controlla programmi e docenti dei corsi? Il ministero della Giustizia si limita a registrarne l’esistenza?

La professionalità e le competenze acquisite durante il percorso formativo è evidente che costituiscono condizione indispensabile affinché l’amministratore possa vedersi, anno dopo anno, rinnovato l’incarico‎ da parte dell’assemblea dei condomini. Sarebbe, pertanto, un dovere dei condòmini sincerarsi dell’assolvimento degli obblighi formativi di legge da parte dell’amministratore, esigendo, anche individualmente, l’esibizione dell’attestato di superamento del corso iniziale o di aggiornamento rilasciato dal responsabile scientifico. Gli stessi condomini e, quindi, il mercato dovranno selezionare e controllare la capacità e l’aggiornamento dell’amministratore. E’ interesse del condomino avere un amministratore preparato.

Per potere effettuare l’aggiornamento annuale obbligatorio per il 2015 c’è ancora tempo?

Il Dm prevede, in relazione allo svolgimento della formazione, una cadenza annuale, ed essendo il provvedimento in questione entrato in vigore il 9 ottobre 2014, è ragionevole dedurre, malgrado l’assenza di una indicazione espressa del testo, che il termine ultimo per completare il percorso formativo in oggetto sia il 9 ottobre 2015.

Docente e responsabile scientifico: dato che non sempre è facile reperire docenti adeguati, è possibile che il responsabile scientifico svolga anche questa funzione?

Il decreto ha reso obbligatoria la formazione degli amministratori di condominio, puntando a implementare la preparazione, le competenze e la professionalità degli aspiranti amministratori di condominio e di coloro che già svolgono detta funzione. In particolare, riguardo al responsabile scientifico riterrei che il decreto, disciplinando separatamente le due figure, ovvero il responsabile scientifico e il docente, che devono possedere, infatti, requisiti differenti, mira a tenere separati i due ruoli allo scopo di evitare conflitti di interesse e di realizzare il controllo interno e la vigilanza del responsabile scientifico sul formatore.

Capita che un corso di aggiornamento vada oltre le 15 ore minime obbligatorie. In questo caso, l’eccedenza in ore può essere “accantonata” in modo da farne di meno il prossimo anno?

Credo sia necessario precisare che il Dm non prevede la possibilità, per l’amministratore che ha svolto ore di aggiornamento ulteriori rispetto a quelle obbligatorie, di computare queste ultime in credito all’anno successivo. Per tale ragione, a mio parere non si può fare.

Non pochi insegnanti sono, a loro volta, amministratori condominiali. Ma le ore che hanno svolto come docenti possono essere considerate come ore di formazione svolte?

Riterrei che tale eventualità sia da escludere alla luce di una mancata previsione esplicita all’interno del decreto. Credo, infatti, sia da valorizzare la circostanza secondo la quale tutte le volte in cui il legislatore, anche in ipotesi simili, abbia consentito al docente di vedersi accreditare le ore di formazione svolte, lo abbia disciplinato in maniera espressa.

http://www.vocealta.it/giustizia-quotid … condominio

 

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