L’ esistenza di tabelle millesimali redatte per iscritto non è necessaria per il funzionamento e la gestione del condominio
Cass. Civ. Sent. 10/02/2009 n 3245.
In tema di condominio negli edifici, le tabelle millesimali possono esistere o meno in forma scritta, dato che l’allegazione di esse al regolamento rappresenta un dato meramente formale che non muta la diversa natura intrinseca dei due atti.
Infatti, non si può escludere che i condomini, in mancanza di un regolamento con annesse tabelle connotate dalla forma scritta ad substantiam, possano, ai fini della ripartizione delle spese, accordarsi liberamente tra loro stabilendone i criteri, e quindi integrare le tabelle millesimali per facta concludentia.
Tuttavia, in questa ipotesi, deve essere comunque rispettata la quota di spesa posta a carico di ciascun condomino e la quota di proprieta’ esclusiva di questo, essendo il criterio di ripartizione previsto dalla legge art 1123 c.c. preesistente ed indipendente dalla formazione, scritta o meno, delle tabelle.
Del resto, viene fatta salva la possibilità per il singolo condomino di impugnare la ripartizione delle spese quando questa non rispetti i criteri dettati dalla legge, per essere divergenti il valore della quota considerato ai fini delle spese e quello reale del bene in proprietà esclusiva.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.