I problemi
Questa situazione esposta, causa una situazione di equilibrio instabile potenziale, poichè se in un ente condòminio non è possibile per ragioni "politiche" raggiungere la maggioranza prevista dalla legge per cambiare l’ amministratore, capita che i condòmini possono essere costretti a tenersi quello che hanno, senza poterlo cambiare.
Magari, pur contando della maggioranza relativa, non è comunque sufficiente per raggiungere il 50% del valore millesimale.
Una scappatoia, in questo senso, è offerta dalla Cassazione, poichè esiste un criterio consolidato secondo cui le delibere assunte con maggioranze insufficienti sono raramente nulle, ma solo annullabili.
Pertanto, se l’ assemblea nominasse l’ amministratore con un quorum di maggioranza inferiore a quello previsto dalla legge (Ad esempio la maggioranza dei presenti e solo un terzo dei millesimi), la delibera diverrebbe comunque valida se nessuno dei proprietari la impugnasse entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
I rimedi
Per rimediare alla situazione di "stallo" e provvedere alla nomina di un nuovo amministratore, l’ art. 1129 del codice civile, prevede che l’ autorità giudiziaria possa provvedere alla nomina "su ricorso di uno o più condòmini.
Nella pratica alcuni Tribunali (per esempio quello di Milano) accettano anche le domande di nomina presentate dagli amministratori, anche se l’ art. 1129 non prevede questa possibilità.
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