Ultimamente l’ IVA per la spesa di energia elettrica in condominio è di nuovo permessa con la riduzione al 10%, solo per i condomini ad uso esclusivamente residenziale.
Infatti, a riguardo, l’ Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 142 del 3 marzo 2021.
Dalla risposta si evince quanto segue:
La spesa per energia elettrica sconta l’ IVA al 10%, a condizione che gli eventuali negozi e/o uffici ubicati all’interno delle mura dell’edificio, siano completamente indipendenti.
L’ indipendenza deve riguardare gli accessi, i servizi (es. riscaldamento), e le utenze (es. energia elettrica).
Ne consegue che devono godere di un sistema di illuminazione e riscaldamento autonomi, ossia esclusi dai riparti delle spese condominiali.
Normativa in vigore – Energia elettrica IVA condominio 10%
Per ciò che riguarda la normativa in vigore, l’ Agenzia delle Entrate ritiene che il condominio rappresenta una forma di comunione che si costituisce ipso iure et facto sulle parti comuni dell’edificio.
Pertanto coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, ecc.).
Inoltre si manifesta una comproprietà sui beni comuni dell’immobile, per cui le parti comuni condominiali non offrono alcuna utilità autonoma e compiuta, ma la loro utilizzazione oggettiva e il loro godimento soggettivo sono unicamente strumentali all’utilizzazione o al godimento delle parti individuali.
Il condominio si qualifica come un ente di gestione
Pertanto, sotto il profilo della soggettività giuridica, il condominio si qualifica come un mero ente di gestione delle parti comuni per conto dei condòmini limitatamente all’amministrazione e al buon uso della cosa comune.
Quindi senza interferire nei diritti autonomi di ciascun condomino (cfr. risoluzione 10 agosto 2012, n. 84/E).
Sulla base di quanto illustrato, si ritiene che l’aliquota IVA ridotta di cui al citato n. 103 si applica alle forniture di energia elettrica di condomini composti “esclusivamente” da unità immobiliari residenziali.
Ossia da abitazioni private che utilizzano l’energia esclusivamente ad “uso domestico” per il consumo finale.
Chi siamo
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Essendo esperto in materie contabili ed aziendali, assumo incarichi di revisore della contabilità ai sensi dell’ art. 1130 bis del codice civile.
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