E’ stato pubblicato il 25/07/2016 il D.Lgs n. 141 del 18/07/2016 recante Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (Gazzetta Ufficiale n. 172)
Posto che andranno approfondite nel dettaglio le variazioni apportare al testo precedente del luglio 2014 (D.Lgs 102/14) di seguito alcune segnalazioni.
1) Viene confermata la scadenza al 31/12/2016 per l’applicazione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione del calore
2) Vengono confermate le sanzioni negli importi già noti da 500€ a 2500€ per cad/1 unità immobiliare fermo restando poi l’obbligo di adeguarsi
3) Viene confermato il concetto che, nei casi di “infattibilità tecnica” occorre perizia asseverata di tecnico abilitato in ossequio alla norma UNI 15459
4) La Norma di riferimento, per la contabilizzazione del calore, resta la UNI 10200 che, come forse già noto, è a sua volta in corso di revisione / aggiornamento. Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata (ergo attraverso lo sviluppo dell’obbligatoria diagnosi energetica del contesto edificio / impianto) differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate
Di seguito il link da cui scaricarlo: Gazzetta 172 Supplemento
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