Per ottenere gli sconti del Fisco, detraibili in 10 anni, i documenti comprovanti devono essere conservate per più di 15 anni.
Il contribuente che non conservi la documentazione, in caso di controlli formali da parte dell’ agenzia delle entrate, “perde il diritto” di detrarre la quota indicata nella dichiarazione dei redditi.
E’ quindi legittima la richiesta dell’ufficio, il quale iscrive a ruolo le imposte detratte, con l’aggiunta di sanzioni ed interessi.
Per la Commissione tributaria provinciale di Lecco, pertanto, si respinge il ricorso del contribuente, che viene anche condannato al pagamento delle spese di giudizio per complessivi 1.214,40 euro (sentenza 126/2018, prima sezione, depositata il 20 giugno 2018).
Controllo formale da parte dell’ agenzia delle entrate
L’agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Lecco, a seguito di un controllo formale del modello Unico 2014, per l’anno 2013, chiede al contribuente, nel 2016, di esibire la documentazione delle spese per interventi di ristrutturazione sostenute nell’ anno 2005, spese per le quali il contribuente aveva fruito della detrazione fiscale frazionata in 10 anni.
Il contribuente non ha però presentato la documentazione richiesta; pertanto l’ufficio ha notificato, in data 28 settembre 2017 la cartella di pagamento con richiesta di somme per 2.416,00 euro a titolo di Irpef, più sanzioni e interessi.
Ricorso del contribuente
Contro la cartella, il contribuente presenta ricorso, sostenendo di non avere consegnato la documentazione in quanto «trattandosi di spese di ristrutturazione di immobili sostenute negli anni 2005 e 2006, quindi anni molto remoti rispetto alla richiesta di documenti (dieci anni!) e per i quali il diritto di verifica, accertamento e riscossione da parte dell’agenzia delle Entrate era, al momento della richiesta documentale (mese di giugno dell’anno 2016) ampiamente decaduto per espresse disposizioni normative».
La sentenza dei giudici
Per la Commissione tributaria provinciale di Lecco, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Per i giudici, infatti, la notifica della cartella, avvenuta il 28 settembre 2017, è corretta, considerato che, per le somme dovute a seguito di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, la cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione che, nel caso in esame, è la dichiarazione presentata nel 2014, per l’anno 2013.
Per “controllo formale”, si intende la liquidazione formale effettuata a norma dell’articolo 36-ter del Dpr 600/1973, delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva, dei sostituti d’imposta, modelli 770 semplificato e ordinario, e dell’Irap.
E’ inoltre infondata l’eccezione del contribuente, circa la decadenza dell’ufficio dal potere di controllo, in quanto, a questo fine, «non bisogna fare riferimento all’ anno in cui le spese sono state sostenute (2005 -2006) ma all’anno (2013) in cui le spese sono state indicate in dichiarazione al fine di essere detratte.
Il momento rilevante non è quello in cui la spesa è stata sostenuta ma il momento in cui il contribuente ha usufruito della detrazione, indicano la relativa spesa in dichiarazione».
E’ altresì nei termini il controllo formale della dichiarazione per l’anno 2013, presentata nel 2014, che l’ufficio deve effettuare entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.
Nel caso in esame, il controllo formale della dichiarazione presentata nel 2014 è stato eseguito nel mese di giugno 2016, cioè ampiamente entro il termine di scadenza, fissato per il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.
Le istruzioni del modello Unico 2014
I giudici di primo grado ricordano che nelle stesse istruzioni al modello Unico 2014, in merito all’obbligo di conservazione della documentazione per l’ ecobonus, è espressamente chiarito che «Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, eccetera, esposti nella presente dichiarazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2018, termine entro il quale l’agenzia delle Entrate ha facoltà di richiederla. Se il contribuente, a seguito di richiesta dell’agenzia, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa alle deduzioni, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d’imposta indicati o ai versamenti, si applica una sanzione amministrativa».
Ad esempio, il contribuente che, avendo sostenuto spese nel 2005, ha indicato l’ultima quota di detrazione del 36 per cento, nel modello Unico 2015 o nel modello 730/2015, per i redditi del 2014, deve conservare la relativa documentazione fino al 31 dicembre 2019. In pratica, per 15 anni, deve conservare la documentazione delle spese sostenute nel 2005. Diversamente, com’è successo al contribuente di Lecco, rischia di restituire al Fisco la quota di detrazione fruita, con l’aggiunta di sanzioni e interessi. Se poi presenta ricorso contro la cartella di pagamento rischia anche di pagare le spese di giudizio.
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