Per ciò che concerne la durata dell’ incarico di amministratore di condominio, l’ articolo 1129 C.C. dispone quanto segue:
“L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore”.
Pertanto, il quesito che ci si pone a questo punto è il seguente:
Quanto dura in carica l’amministratore di condominio?
La risposta a questa domanda era banale fino all’entrata in vigore della riforma.
Infatti, prima dell’entrata in vigore della riforma del condominio, la situazione era la seguente:
L’amministratore durava in carica un anno.
Al termine di questo periodo di tempo, egli doveva essere considerato cessato dall’incarico per scadenza del termine.
Quindi proseguiva nel suo incarico in prorogatio fino alla sua riconferma o revoca, salvo il diritto di ciascun condomino, nel caso di mancata conferma alla prima assemblea utile, di ricorrere all’Autorità Giudiziaria per la nomina giudiziale dell’amministratore.
Si badi bene, infatti, che, ai sensi dell’art. 1135 c.c., l’ assemblea è tenuta ogni anno a precedere alla “conferma ed eventuale retribuzione” dell’ amministratore, non alla sua nomina.
Confermare non ha lo stesso significato di nominare.
Oggi, ossia dopo l’entrata in vigore della riforma (data 18 giugno 2013), la situazione è leggermente diversa.
A seguito dell’ introduzione dell’ art. 1129 C.C., la durata dell’incarico resta sempre annuale.
Ma qualcosa è cambiato.
Al fine di applicare la nuova norma, infatti, l’amministratore di condominio potrà semplicemente mettere in discussione un punto all’ordine del giorno del genere: “revoca o prosecuzione ex lege nell’assolvimento dell’incarico”.
Oppure potrà limitarsi a porre all’ ordine del giorno la propria conferma, ai sensi dell’ art. 1135 del codice civile.
L’ amministratore non è obbligato a porre in discussione la propria nomina e/o revoca in sede di assemblea annuale
Infatti, è bene sapere che non è obbligatorio porre in discussione la nomina/revoca dell’ amministratore in sede di assemblea ordinaria annuale.
Quindi , in caso la comunità residenziale abbia la volontà politica di cambiare il proprio amministratore, è bene inviare una pec, o una raccomandata A/R ai sensi dell’ art. 66 disp. att. (ossia firmata da almeno due condòmini in rappresentanza di almeno 1/6 di millesimi) in cui si chieda ufficialmente di inserire tra i punti della prossima assemblea ordinaria la revoca dell’ amministratore e la nomina del nuovo amministratore.
Ciò in quanto l’ amministratore ha pieno titolo il primo anno successivo alla “prima nomina” a non inserire all’ordine del giorno alcun riferimento in merito a quest’argomento.
Ed anche gli anni seguenti, gli obblighi disposti dal codice civile si limitano a richiedere la conferma dell’amministratore e dell’ eventuale sua retribuzione.
A questo riguardo è bene specificare che “L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta”.
Pertanto, solo se i condomini gli chiederanno per iscritto di discutere della sua revoca in quell’occasione (chiaramente la richiesta dovrà essere precedente), l’amministratore avrà il dovere di inserire il punto all’o.d.g.
Durata dell’ incarico di amministratore di condominio
Quindi, l’ amministratore di condominio dura in carica un anno.
Infatti, dal punto di vista giuridico, si parla in modo improprio di durata biennale dell’incarico.
In realtà si tratta di una sorta di contratto di mandato 1+1, salvo revoca.
Chi siamo
Mi chiamo Antonio Azzaretto. Sono titolare dello studio Antonio Azzaretto. Accetto incarichi di amministratore di condominio.
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Per ciò che mi riguarda, sono iscritto all’ albo dei Commercialisti ed Esperti contabili di Milano.
Tra le diverse attività, sono iscritto alla commissione di studio dei Commercialisti di Milano, la quale ha l’obiettivo di occuparsi di condominio e di amministrazione immobiliare.
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Essendo esperto in materie contabili ed aziendali, assumo incarichi di revisore della contabilità ai sensi dell’ art. 1130 bis del codice civile.
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