Dottrina e giurisprudenza
"La norma di regolamento condominiale, la quale suddivida la spesa per il funzionamento del termosifone centrale e per la relativa manutenzione in ragione della superficie radiante complessiva di ogni singolo appartamento, attua il criterio generale dettato dalla legge nell’art. 1123 cod. civ., tenendosi conto, attraverso il diverso numero di radiatori, delle diverse condizioni obiettive dei singoli appartamenti (esposizione dei locali, dimensione dei medesimi, altezza del piano ecc.). Spetta alla maggioranza dei condomini decidere in ordine al riparto del contributo per l’uso del servizio del riscaldamento centrale, in quanto si tratta della spesa relativa al funzionamento di un servizio comune, in ordine al quale compete sempre alla maggioranza la decisione, risolvendosi essa in un atto di amministrazione. La modifica ad un riparto già deliberato implica un nuovo accordo, al quale non si può addivenire se la maggioranza dei condomini non vi consenta nelle forme di legge."
(Cass. n. 1216 del 17-05-1960)
"Quando un seminterrato sia percorso da tubi di riscaldamento scoperti che provocano dispersione di calore, la quale torna a beneficio del proprietario del seminterrato, questi dovrà proporzionalmente concorrere alle spese di riscaldamento sintantoché non si provveda al rivestimento con materia isolante dei tubi in questione."
(Trib. Milano, del 18-12-1961)
"Il singolo condomino non può rifiutare il suo contributo alle spese di riscaldamento deducendo unilateralmente di rinunciare per un certo periodo alla concreta utilizzazione del riscaldamento."
(Trib. Firenze,del 6-04-1964)
"In assenza di specifiche norme del regolamento di condominio, la spesa di sostituzione della caldaia va ripartita in base alle quote millesimali (anche a carico di chi non è attualmente allacciato all’impianto) e non in base alle superfici radianti installate nelle proprietà esclusive, dovendosi applicare il 1′ e non il 2′ comma art. 1123 cod. civ."
(Trib. Trieste, 10-05-1979)
Qualora alcuni condomini decidano, unilateralmente, di distaccare le proprie unità immobiliari dall’impianto centralizzato di riscaldamento, i medesimi non possono sottrarsi al contributo per le spese di conservazione del predetto impianto, non essendo configurabile una rinuncia alla comproprietà dello stesso, ma, ove i loro appartamenti non siano più riscaldati, non sono tenuti a sostenere le spese per l’uso (nella specie, quelle per l’acquisto del gasolio), in quanto il contributo per queste ultime è adeguato al godimento che i condomini possono ricavare dalla cosa comune.
* Cass. civ., sez. II, 20 novembre 1996, n. 10214, Condominio di via Piazza n. 15 in Modena c. Fabro ed altri, in Arch. loc. e cond. 1997, 63.
Il distacco delle diramazioni relative ad una o più unità immobiliari dell’edificio condominiale dall’impianto di riscaldamento è consentito quando il condomino interessato provi che da questo deriverà un effettiva proporzionale riduzione delle spese di esercizio e non si verificherà uno squilibrio in pregiudizio del regolare funzionamento dell’impianto centrale stesso.
* Cass. civ., sez. II, 14 febbraio 1995, n. 1597, Maddalena c. Cond. Parco delle Magnolie. Conf. App. civ. Milano, 19 gennaio 1996, n. 139, in Arch. loc. e cond 1996, n. 5 e Giud. pace Roma, 5 settembre 1996, ibidem.
L’impianto centrale di riscaldamento è normalmente progettato, dimensionato e costruito in funzione dei complessivi volumi interni dell’edificio cui deve assicurare un equilibrio termico di base, prevenendo e distribuendo le dispersioni di calore attraverso i solai e conferendo un apporto calorico alle parti comuni dell’immobile. Conseguentemente, il distacco delle diramazioni relative a uno o più appartamenti dall’impianto centrale deve ritenersi vietato in quanto incide negativamente sulla destinazione obiettiva della cosa comune determinando uno squilibrio termico che può essere eliminato solo con un aggravio delle spese di esercizio e conservazione per i condomini che continuano a servirsi dell’impianto centralizzato. Il distacco è, invece, consentito quando è autorizzato da una norma del regolamento contrattuale di condominio o dalla unanimità dei partecipanti alla comunione, ovvero anche quando, da parte dei condomini interessati al distacco, venga fornita la prova che da questo non possa derivare alcuno dei suddetti inconvenienti.
* Cass. civ., sez. II, 30 novembre 1984, n. 6269, Ciuffi c. Cond. V. Kiew FI.
Posto che un impianto centrale di riscaldamento destinato a riscaldare i vari appartamenti di uno stabile è proporzionato nei suoi organi fondamentali (caldaia, bruciatore e tubazioni) alla quantità di calorie necessarie a riscaldare l’intero stabile, il distacco di una parte dell’impianto dalla centrale termica, così come la creazione di un impianto autonomo di riscaldamento, concretano una alterazione della destinazione della cosa comune e non già una delle modifiche consentite dall’art. 1102 c.c., poiché in tal caso si altera la destinazione della cosa comune, snaturandola o impedendone o compromettendone la funzione che le è propria.
* Cass. civ., sez. II, 12 marzo 1977, n. 1001.
In tema di condominio degli edifici, il singolo condomino non può sottrarsi all’obbligo di concorrere, secondo la ripartizione risultante dalle tabelle millesimali – suscettibili di modificazione anche per fatti concludenti – alle spese di erogazione del servizio centralizzato di riscaldamento distaccando la propria porzione immobiliare dal relativo impianto, senza che rilevino in contrario né la L. 29 maggio 1982, n. 308, sul contenimento dei consumi energetici, né la circostanza che il condominio stesso consti di più edifici separati, ma serviti da impianti comuni non frazionati in relazione alle singole unità immobiliari.
* Cass. civ., sez. II, 4 maggio 1994, n. 4278, Cond. 5. Giacomo Primo di Torino c. Soc. Cada Sini.
Il singolo condomino non può, di regola, mediante unilaterale rinunzia al servizio di riscaldamento, sottrarsi all’obbligo di contribuire al pagamento delle spese di funzionamento di impianto centralizzato di termosifone, sito in stabile condominiale: resta salva l’eccezionale ipotesi in cui il condomino rinunziante dimostri che l’esclusione dal riscaldamento di alcuni locali si risolva in una proporzionale riduzione delle spese generali di esercizio.
* Corte app. civ. Milano, sez. I, 12 giugno 1981, n. 889: La Lombarda s.n.c. c. Condominio viale Piave, angolo via F.lli Cervi – Limbiate, in Arch. loc. e cond. 1982, 75.
Il condomino non può distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato senza il consenso di tutti gli altri condomini, né a seguito di ciò esimersi dall’obbligo di contribuire alle spese per la prestazione di tale servizio.
* Trib. civ. Napoli, sez. X, 14 ottobre 1987, n. 10251, Rubino c. Condominio di Via Cupa Angara, n. 5, Napoli, in Arch. loc. e cond. 1988, 440.
Il distacco delle diramazioni di uno o più appartamenti dall’impianto di riscaldamento centralizzato, con conseguente esclusione dalle spese di gestione comuni, necessita del voto favorevole di tutti indistintamente gli interessati al funzionamento dell’impianto, e quindi non solo dei condomini, ma anche dei conduttori di alloggi siti nel condominio.
* Trib. civ. Napoli, 24 settembre 1987, n. 8791, Novino c. Condominio di via S. Giacomo dei Capri 39/D, Napoli, in Arch. loc. e cond. 1988, 126.
In caso di illegittimo distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento, il condomino che ha operato il distacco non è tenuto al riallaccio del nuovo impianto a quello centralizzato se il suo comportamento è stato causato dalle omissioni del condominio (nella specie il condominio non aveva provveduto per anni a mettere l’impianto centralizzato in condizioni di fornire un sufficiente riscaldamento al convenuto).
* Trib. civ. Milano, 23 gennaio 1992, in Arch. loc. e cond. 1992, 363.
Il distacco delle diramazioni relative a uno o più appartamenti dall’impianto centrale è generalmente vietato perché incide negativamente sulla destinazione obiettiva della cosa comune, determinando uno squilibrio termico che può essere eliminato solo con aggravio delle spese di esercizio e conservazione per i condomini che continuassero a servirsi dell’impianto centralizzato; il distacco è consentito, quindi, solamente se venga fornita la prova che dal medesimo non derivino i suddetti inconvenienti.
* Trib. civ. Torino, sez. I bis, 7 settembre 1987, n. 6030, S.S. Bienes Prima c. Olimpic Srl, in Arch. loc. e cond. 1987, 716.
Il distacco delle diramazioni dall’impianto termocentralizzato incide negativamente sulla destinazione obiettiva della cosa comune, determinando uno squilibrio termico che può essere eliminato solo con una maggiore spesa di esercizio e conservazione per i condomini che continuano a usare dell’impianto, per cui è da ritenersi consentito solo quando è previsto dal regolamento contrattuale ovvero quando avvenga col voto unanime dei partecipanti, oppure nel caso in cui l’interessato al distacco dimostri che da questo non possa derivare alcun inconveniente.
* Trib. civ. Napoli, sez. X, 25 giugno 1986, n. 6703, Rubino c. Cond. via Cupa Angara, 5, Napoli, in Arch. loc. e cond. 1986, 468.
Il distacco delle diramazioni relative ad uno o più appartamenti dall’impianto centrale di riscaldamento, qualora non venga provata l’assenza di inconvenienti per effetto di tale distacco, deve ritenersi vietato in quanto incide negativamente sulla destinazione obiettiva della cosa comune, determinando uno squilibrio termico che può essere eliminato solo con un aggravio delle spese di esercizio e conservazione per i condomini che continuano a servirsi dell’impianto centralizzato.
* Trib. civ. Napoli, sez. X, 26 ottobre 1996, n. 8837, Longo c. Comunione impianto riscald. viale Tiziano nn. 14 e 22 di Portici e altri, in Arch. loc. e cond. 1996, 933.
In caso di installazione di un impianto autonomo di riscaldamento con distacco da quello centralizzato, la rinuncia al servizio di riscaldamento e l’esonero dalla relativa spesa non può essere determinata autonomamente ed unilateralmente ma, al contrario, deve essere autorizzata dall’assemblea (con il quorum ex art. 1120 cod. civ.), una volta verificata l’entità della riduzione di spese derivanti dal distacco.
* Trib. civ. Roma, sez. IV, 24 maggio 1985, n. 6623, Lo Cascio c. Cond. di via Arena, 8, Roma, in Arch. loc. e cond. 1986, 113.
Integra gli estremi dell’atto di molestia e legittima l’esercizio dell’azione di manutenzione, ex art. 1170 cod. civ., il distacco operato da un condomino dall’impianto centralizzato di riscaldamento, ciò costituendo alterazione della cosa comune, con conseguente pericolo di possibili inconvenienti nella sua utilizzazione.
* Pret. civ. Firenze, 24 gennaio 1989, Compostrini ed altri c. Bordoni, in Arch. loc. e cond. 1989, 780.
Il distacco delle diramazioni relative a uno o più appartamenti dall’impianto centrale di riscaldamento e consentito quando il singolo interessato provi che il distacco stesso non incida negativamente sulla destinazione obiettiva della cosa comune, determinando uno squilibrio termico e, al contrario, possa servire a porre rimedio ad una situazione di inefficienza dell’impianto comune.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 26 gennaio 1989, n. 680, Condominio di Via Bertelli 2, Milano c. Migliavacca, in Arch. loc. e cond. 1990, 94.
Il distacco delle diramazioni relative ad una o più porzioni immobiliari dall’impianto centrale di riscaldamento è consentito soltanto quando i singoli interessati provino che dal distacco derivi una effettiva proporzionale riduzione delle spese di esercizio, senza che si verifichi uno squilibrio in pregiudizio del regolare funzionamento dell’impianto.
* Trib. civ. Milano, sez. VIII, 11 ottobre 1993, Soc. Sida c. Cond. di via Popoli Uniti n. 24 di Milano, in Arch. loc. e cond. 1994, 600.
È ammissibile il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento condominiale allorquando, in considerazione delle particolari caratteristiche tecniche dell’impianto, comporti un’effettiva proporzionale riduzione del consumo, con esclusione di aggravi di sorta per gli altri partecipanti al condominio.
* Trib. civ. Milano, 7 ottobre 1991, in Arch. loc. e cond. 1992, 87.
Non è censurabile l’installazione di un impianto di riscaldamento autonomo aggiuntivo che non arrechi pregiudizio a quello condominiale ma, qualora dal distacco derivi anche una minima manomissione dell’impianto centralizzato, ne consegue la condanna alla riduzione in pristino con collegamento all’impianto centralizzato nel momento in cui esso venga rimesso in funzione.
* Trib. civ. Roma, 9 luglio 1988, in Foro it. 1989, I, 2964.
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