Dls 81/2008; Ambito di applicazione per il condomìnio
Le ulteriori proroghe introdotte dal Parlamento in sede di conversione riguardano l’elevazione da 12 a 24 mesi del termine per l’emanazione del decreto riguardante le modalità di applicazione del Dlgs 81/2008 nei confronti delle forze armate, di polizia e delle altre amministrazioni civili per le quali il testo unico sulla sicurezza aveva previsto un primo differimento.
Una ulteriore modifica, rispetto al testo originale, riguarda la tipologia del decreto per l’emanazione di tali disposizioni, che sarà individuato in un decreto presidenziale secondo le modalità stabilite dalla legge 400/1988.
Per tutto il resto rimangono in vita le proroghe individuate dall’articolo 32, commi 1 e 2, del mille proroghe.
Queste riguardano – in sostituzione delle annotazioni sul registro infortuni – dal 16 maggio prossimo, le comunicazioni all’Inail degli infortuni con inabilità superiore a un giorno oltre quello dell’evento nonché la valutazione del rischio per lo stress lavoro-correlato e l’indicazione della data “certa” sul documento di elaborazione della valutazione del rischio.
Si tratta di argomenti che interessano solo marginalmente i proprietari di fabbricati in tema di sicurezza.
Ma c’è un fronte più delicato: quello del condominio.
Ipotizzando un condominio senza dipendenti appare chiaro che l’intero testo unico sulla sicurezza non trova applicazione.
Qualche problema è stato posto, però, per l’ipotesi in cui il condominio affidi in appalto opere o servizi per i quali viene chiamato in causa l’articolo 26 e il Duvri ( documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ).
Norma, quest’ultima, che – ai fini del campo di applicazione – riproduce il contenuto dell’articolo 7, del Dlgs 626/1994, con l’unica differenza che ne regolamenta anche i vari adempimenti connessi.
Poiché l’articolo 26 si applica al “ datore di lavoro “ ( con presenza, quindi, nel condominio, di lavoratori dipendenti ), è evidente che, qualora non sussista tale figura – come definita dall’articolo 2, lettera b ) – non troverà applicazione tale articolo.
Esaminando il caso di un condominio con dipendenti, invece, occorre verificare attentamente il campo di applicazione del testo unico.
Per la materia della sicurezza, il decreto legislativo 81/2008 chiama in causa i proprietari di fabbricati mediante il rinvio a obblighi speciali, per cui non sembra che essi siano stati e siano interessati alla normativa in senso generale.
Ma esiste, in realtà, anche un’interpretazione secondo cui la figura del “ datore di lavoro “, così come indicato nell’articolo 2, lettera b), del Dlgs 81/2008 sembra voler includere, con la definizione del “ soggetto titolare del rapporto di lavoro “ tutti i datori di lavoro senza alcuna distinzione.
Tale interpretazione però trova forti limiti nel successivo articolo 3, comma 4, allorchè è detto che il decreto legislativo in esame si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, “ fermo restando quando previsto dai commi successivi del presente articolo “.
Ciò fa chiaramente intendere che per i soggetti e attività riportate dal comma 5 in poi, valgono le disposizioni particolari in esse stabilite.
Diversamente il legislatore non avrebbe sentito l’esigenza di prevedere una norma speciale per tali categorie di datori di lavoro.
Pertanto, a fronte di un disposizione generale, si può ritenere che – secondo il principio di specialità – operi l’articolo 3, comma 9, rivolto, appunto, ai proprietari di fabbricati, nei confronti dei quali vengono confermati i solo obblighi connessi all’impiego di personale dipendente, riguardanti l’informazione ( articolo 36 ), la formazione ( articolo 37 ) e la fornitura di dispositivi di protezione individuali conformi al Titolo III ( Capo I ).
Ritornando all’articolo 26, quanto precede porterebbe a escludere – in capo al condominio – gli obblighi direttamente connessi alla valutazione dei rischi del “ datore di lavoro committente “ il quale si debba “ coordinare “ e “ cooperare “ con le imprese appaltatrici per eliminare o contenere i rischi da “ interferenze“.
Infatti, mancando, come nel nostro caso, il documento che individui e attesti la presenza dei rischi per l’attività del datore di lavoro – committente – altrimenti previsto dall’articolo 17, lettera a), per la generalità dei datori di lavoro – non sarà possibile rilevare documentalmente eventuale “ interferenze “.
Tuttavia, un comportamento quantomeno cautelativo potrebbe indurre il condominio, con apposita clausola contrattuale, ad acquisire la documentazione elencata al comma 1, lettera a), ed a fornire all’imprese appaltatrici le informazioni di cui medesimo comma lettera b).
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