Cassazione: l’ascensore può ritenersi un impianto indispensabile per l’effettiva abitabilità di un appartamento
Non può essere esclusa in termini assoluti la riconducibilità dell’ascensore agli impianti indispensabili per l’effettiva abitabilità dell’appartamento.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14096 del 3 agosto 2012, avente ad oggetto il caso di una proprietaria che ha installato un ascensore nel cortile condominiale senza rispettare la distanza minima di 3 metri rispetto alle vedute degli altri proprietari, i quali contestavano anche la lesione del decoro architettonico del fabbricato.
La posizione della Corte d’appello
In primo grado il tribunale diede ragione alla condomina che ha installato l’ascensore. La Corte d’appello, invece, accolse il ricorso presentato dagli altri tre condomini, sostenendo che l’ascensore non può essere considerato un impianto indispensabile per un’effettiva abitabilità dell’appartamento (dovendo tale nozione riferirsi agli impianti di luce, acqua, riscaldamento e similari), e quindi sono applicabili le norme sulle distanze nel caso di realizzazione di impianti al servizio esclusivo del singolo condomino.
Il pronunciamento della Cassazione
La Cassazione non condivide però questa posizione. Nella sua assolutezza, l’affermazione secondo cui “l’ascensore non può essere considerato impianto indispensabile per l’effettiva abitabilità dell’appartamento” appare, secondo i giudici del Palazzaccio, “apodittica e avulsa da ogni riferimento al caso di specie, nel quale i lavori per la installazione dell’ascensore erano dichiaratamente volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi della legge n. 13 del 1989.”
Infatti, la Corte d’appello “non sembra aver adeguatamente apprezzato che, nella valutazione del Legislatore (operante a prescindere dalla effettiva utilizzazione degli edifici considerati da parte di persone portatrici di handicap), l’installazione dell’ascensore o di altri congegni … idonei ad assicurare l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici, costituisce elemento che deve necessariamente essere previsto dai progetti relativi alla costruzione dei nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici”.
Dunque, secondo la Cassazione, “l’esistenza dell’ascensore può senz’altro definirsi funzionale ad assicurare la vivibilità dell’appartamento, sia cioè assimilabile, quanto ai principi volti a garantirne la installazione, agli impianti di luce, acqua, riscaldamento e similari”. Quindi, la sua installazione può avvenire anche in deroga alla normativa sulle distanze minime.
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