Distacco dal riscaldamento centralizzato: procedura (anche per l’inquilino in affitto)
La richiesta da presentare in assemblea dev’essere avanzata dal condomino locatore, ossia dal proprietario di casa.
La Cassazione ha precisato, in una sentenza di qualche anno fa [1] (pronunciata in materia di alloggi dell’allora Iacp, Istituto autonomo case popolari, ma da ritenere applicabile anche alle locazioni private), che “…solo ai proprietari degli appartamenti compete il diritto di adottare decisioni, destinate ad incidere profondamente sulla struttura di un impianto comune, alterandone l’originaria impostazione e modificandone la consistenza e l’ambito degli effetti che gli sono propri. Pertanto non può che essere rimessa ai proprietari degli appartamenti di uno stabile condominiale la decisione di modificare l’impianto di riscaldamento nella sua primitiva struttura, in modo da distaccarlo, e renderlo autonomo, da quello con le quali era in comune”.
Il codice civile inoltre stabilisce [2] che “il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento se, dal suo distacco, non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”.
La prova dei presupposti richiesti dev’essere fornita con una perizia [3].
Per il distacco non è richiesto alcun passaggio, con successiva deliberazione in assemblea condominiale: secondo alcuni, si tratta di un diritto che si può esercitare anche in presenza di un divieto esplicito nel regolamento comune [4].
È quindi possibile, per il condomino, chiedere – senza attendere il benestare dell’assemblea di condominio, ma in presenza di una relazione tecnica che attesti l’assenza di notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spese per gli altri condòmini – il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato.
Restano tuttavia alcune limitazioni, che potranno ancora vietare il distacco e la trasformazione in impianto autonomo. Si tratta del regolamento di condominio, del regolamento edilizio comunale e delle eventuali leggi regionali in materia.
La legge [5], infine,prescrive che, salvo cause di forza maggiore, l’impianto nei fabbricati con più di quattro unità immobiliari e per potenze nominali del generatore di calore maggiori o uguali a 100 kW deve – di preferenza – restare unico.
[1] Cass. sent. n. 4425/1991. [2] Art. 1118 cod. civ. [3] Cass. sent. n. 5974/2004. [4] Cass. sent. n. 19893/2011. [5] Dpr 59/2009.http://www.laleggepertutti.it/57027_dis … DkAQi.dpuf
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