Per ciò che riguarda il distacco da impianto centralizzato, é possibile dimostrando quanto segue:
Non provochi un aumento dei costi per gli altri;
Le funzionalità dell’impianto non subiscano problemi;
L’equilibrio termico dell’edificio non ne risenta.
Relazione tecnica asseverata da parte di un tecnico professionista qualificato
Per dimostrare quanto scritto, è necessario contattare un professionista specializzato il quale, dopo un sopralluogo e le verifiche del caso, redigerà una perizia, ossia una relazione tecnica in cui si dichiari che il distacco non danneggia il resto del condominio.
La relazione deve essere inviata all’amministratore del condominio, il quale procederà a convocare l’assemblea, la quale non é chiamata a decidere se il singolo può distaccarsi o meno dall’impianto centralizzato, ma può solo prendere visione della perizia e al massimo opporre una propria relazione tecnica indicante gli impatti negativi per il condominio.
A distacco avvenuto il singolo non partecipa più alle spese per i consumi, ma restano a carico le spese di manutenzione straordinaria di messa a norma e di conservazione
A distacco avvenuto, il singolo ovviamente non partecipa più alle spese per i consumi, ma partecipa a quelle di manutenzione straordinaria, di messa a norma dell’impianto centrale e alle eventuali spese di consumo se il distacco non ha ridotto i costi degli altri condòmini (Cassazione 30.04.2014 n. 9526).
E’ noto che la procedura di distacco da impianto centralizzato è regolata dall’ art. 1118 del codice civile, che in merito recita, tra l’ altro, quanto segue:
“Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.”
Il punto della questione è il seguente: Quali sono le spese di conservazione delle parti comuni?
Fino ad oggi, infatti, era stabilito che le spese di conservazione erano quelle che gravano su tutti i condòmini proprietari , mentre quelle di esercizio erano a carico dei soli proprietari che beneficiano del servizio e nella misura in cui ne beneficiano, sicché ne sarebbero esentati i rinunzianti.
Pertanto, nel caso di rinuncia dell’impianto di riscaldamento, i condòmini rinunzianti, continuerebbero a contribuire alle sole spese di conservazione, non venendo meno la comproprietà, ma non sarebbero tenuti a pagare le spese manutenzione dell’ esercizio.
Distacco da impianto centralizzato – necessario studio asseverato da parte di un termotecnico
La sentenza della corte di cassazione del dicembre 2019 modifica sostanzialmente questa impostazione; la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 32441 depositata il 11/12/2019 dispone che è fondamentale lo studio asseverato da un termotecnico esperto del settore che misuri l’incidenza del distacco (che nel caso della sentenza era del 10%) e stabilisca l’importo che il condomino che si distacca dovrà comunque corrispondere al condominio.
Quindi, a giudizio di chi scrive, oggi è possibile rimettere in discussione le tabelle millesimali redatte senza tenere conto della quota che il condòmino deve comunque corrispondere al condominio, tenendo conto che una parte delle spese di manutenzione, necessariamente, è utilizzata anche per conservare l’ impianto.
Chi siamo
Mi chiamo Antonio Azzaretto, titolare dello studio Antonio Azzaretto; Accetto incarichi di amministratore di condominio.
Ho fondato la Community AziendaCondominio: La Community AziendaCondominio è un autorevole alleato nella conduzione del condominio; un punto di riferimento e una fonte di informazioni precisa ed attendibile.
Sono Iscritto all’ albo dei Commercialisti ed Esperti contabili di Milano. Faccio parte della commissione di studio dei Commercialisti di Milano in tema di condominio e amministrazione immobiliare.
Svolgo attività di consulente di azienda per comunità residenziali che abitano in condominio. Assumo incarichi di revisore della contabilità ai sensi dell’ art. 1130 bis del codice civile.
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