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Dissociarsi dalla lite

Dissociarsi dalla lite

L’articolo 1132, Codice civile prevede la possibilità per il singolo condomino di separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze di una lite attiva o passiva che l’assemblea condominiale ha deliberato.

Questa facoltà può però essere esercitata solo se la lite riguarda le parti comuni dell’edificio e la proposizione della controversia in sede civile sia stata deliberata dall’assemblea.

Nel caso in cui l’amministratore, nei limiti della sua legittimazione passiva ( ex articolo 1130 ), si è costituito senza alcuna autorizzazione dell’assemblea per resistere in giudizio, si deve escludere la possibilità per il condomino dissenziente di esercitare il potere di estraniazione, data la mancanza di una specifica decisione dell’assemblea intorno alla lite. ( Cassazione, 2 marzo 1998, n. 2259 ).

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