Il diritto al posto macchina è una battaglia da combattere in solitudine
La legittimazione ad agire per l’accertamento del vincolo di destinazione al parcheggio di appositi spazi in edifici di nuova costruzione, ai sensi dell’art. 41-sexies, l. n. 1150/1942 (legge urbanistica statale), spetta soltanto ai singoli condomini delle varie unità immobiliari dello stabile, in base ai rispettivi titoli d’acquisto, trattandosi di diritti spettanti non alla collettività condominiale, ma separatamente a ciascuno dei compratori. Lo stabilisce la Cassazione nella sentenza 7516/14.
Il caso
Due coppie di proprietari convenivano in giudizio l’impresa edilizia, da cui avevano acquistato due appartamenti, sostenendo che un’apposita area destinata a parcheggio, secondo il progetto di costruzione, era stata, invece, riservata a negozi ed un’altra area interna, pure adibita a parcheggio, era stata loro inibita. Chiedevano, quindi, la nullità della clausola contrattuale che escludeva tale utilizzo, ed ordinarsi l’eventuale demolizione delle opere che impedivano l’uso delle aree destinate a parcheggio. Veniva, poi, integrato il contraddittorio nei confronti di un’altra società, acquirente delle porzioni di tale area.
Il Tribunale di Taranto dichiarava la nullità dell’atto di acquisto intervenuto tra l’impresa edilizia e la società, ordinava il ripristino dell’area di parcheggio, mediante la demolizione delle opere murarie che ne impedivano l’uso e rigettava la domanda degli attori affinché le aree di parcheggio fossero esclusivamente destinate in proprio favore. Invece, la Corte d’appello di Lecce dichiarava valido il contratto tra l’impresa edilizia e la società acquirente, individuava l’area da destinare a parcheggio in quella indicata dalla ctu e condannava la società acquirente a porre in essere le opere necessarie per rendere effettiva la realizzazione dei posti auto indicati.
La società acquirente ricorreva in Cassazione, lamentando che i giudici d’appello, pur in presenza di domande da parte dei proprietari relative al diritto di ottenere dall’impresa edilizia un totale di due posti auto, avevano assunto le proprie determinazioni con riferimento all’individuazione di sei posti auto, cioè quattro in più rispetto a quelli oggetto della controversia, pervenendo così a delle statuizioni illogiche ed arbitrarie e violando il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione rilevava che la legittimazione ad agire per l’accertamento del vincolo di destinazione a parcheggio di appositi spazi in edifici di nuova costruzione, ai sensi dell’art. 41- sexies, l. n. 1150/1942 (legge urbanistica statale), spetta soltanto ai singoli condomini delle varie unità immobiliari dello stabile, in base ai rispettivi titoli d’acquisto, trattandosi di diritti spettanti non alla collettività condominiale, ma separatamente a ciascuno dei compratori. Per questo motivo, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.
http://www.lastampa.it/2014/05/30/itali … agina.html
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