Dire “moroso” è diffamazione
Strane combinazioni di tempi, luoghi e parole. Chiamare “ritardatario” il proprio debitore non è una parolaccia. Affermare che una persona è inadempiente ai pagamenti non equivale ad offenderla.
E informarsi, in assemblea di condominio, quali siano i proprietari che non pagano gli oneri è pienamente legittimo e l’amministratore è tenuto a rispondere, anche se davanti a tutti gli altri condomini. Ma… se provate a dare del “moroso” ad una persona, in presenza di terzi, è diffamazione. A questa particolare conclusione è giunta stamattina la Cassazione, con una recente sentenza [1].
L’affermazione, per quanto veritiera, offende la reputazione altrui: il diritto di critica si può certo esercitare – sostiene la Corte – ma nelle sedi opportune, come nell’assemblea o nei rapporti con l’amministratore.
In un periodo dove buona parte dei condomini hanno problemi di mancati pagamenti o “puntuali” ritardi, ci si aspetterebbe una certa flessibilità dai giudici per un termine che, ormai, si usa quotidianamente, così come, del resto, era stato per il vaffa, ritenuta dalla Cassazione una parola di uso comune, sottratta dalla sfera delle offese.
Ma la sentenza in commento capovolge l’uso comune di chiamare “inadempiente” chi davvero lo è.
A questo punto, la Cassazione dovrebbe anche suggerire un nuovo vocabolo da utilizzare che non sia diffamante. O magari si potrebbe ricorrere a muti gesti del capo. Dunque, criticare sì, ma nelle sedi opportune. In assemblea va bene, per le scale no.
In seduta ufficiale davanti all’amministratore è legittimo, il pettegolezzo nell’ascensore o nel garage no. E così, il cittadino che al cospetto di terzi offende l’onore e la reputazione del condomino moroso, già abbastanza avvezzo (bontà sua) a non pagare le quote di sua spettanza, si trova “cornuto e mazziato”: perché, oltre a dover anticipare le spese per conto dell’inadempiente – onde evitare il distacco delle utenze – verrà anche processato penalmente per diffamazione. Se non si leggono le parole della sentenza si rischia di non crederci.
E così, poiché non richiedono una particolare traduzione, eccole qui di seguito.
“La critica nei confronti di un condomino può “legittimamente estrinsecarsi all’interno di un’assemblea condominiale o nei rapporti con l’amministratore, ma di certo non può legittimare affermazioni offensive rivolte nei confronti di terzi”. Quel che però si può dedurre dalla sentenza è che, secondo la Corte, ad essere ingiuriosa non è tanto la frase quanto il contesto in cui la stessa viene pronunciata. O meglio, i soggetti ai quali viene riferita la circostanza dell’inadempienza.
Questi ultimi, se terzi rispetto al condominio, e quindi non interessati alle questioni condominiali e di assemblea (si pensi agli ospiti di uno dei proprietari), sono del tutto indifferenti alla circostanza dell’inadempimento. E quindi l’intento diffamatorio sarebbe implicito.
[1] Cass. Sent. n. 46498/14 dell’11.11.14.
http://www.laleggepertutti.it/59028_dir … HN7jA.dpuf
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