Risparmio energetico: a rischio
la detrazione del 55%
Cari amici,
Ancora non si sa se le novità introdotte dal decreto legge 185/2008 andranno davvero in vigore.
Oggi sui giornali si scrive che le pesanti critiche ricevute stanno avendo il loro effetto, e i nostri governanti ci stanno ripensando.
In sostanza, se non ci saranno variazioni in corso d’ opera, le detrazioni previste per gli anni futuri a seguito di investimenti per la casa che godevano del 55% di recupero della spesa, non si sa se potranno essere detratte.
Ciò in quanto sono stati previsti dei tetti annui negli stanziamenti, che potranno essere utilizzati fino ad esaurimento: Quando finiranno, chi non sarà riuscito a prenderli resterà senza detrazioni.
Le procedure operative non si sanno ancora con precisione.
Ciò che ho capito è che si formerà una sorta di “gara” in cui ciascuno presenterà la domanda in via telematica entro una certa data, con la speranza di essere tra quelli che riusciranno a “vincere” la detrazione.
….gli altri ciccia! Avranno solo il “premio” di consolazione in misura del 36%.
Detto così sembra una cosa insensata!
Purtroppo è la triste realtà e saremo costretti a tenerne conto.
Il sole 24 ore
Detrazione del 55% sul risparmio energetico a rischio. Il decreto legge n. 185/2008 (art. 29, commi dal 6 all’11) sottopone all’obbligatorio assenso delle Entrate la concessione del bonus per gli anni dal 2008 al 2010, da richiedere tramite comunicazione telematica secondo procedure ancora da chiarire, attraverso decreti. Il provvedimento infatti prevede il cosiddetto “silenzio-rifiuto”. Se entro 30 giorni dalla domanda le Entrate non rispondono positivamente, l’istanza è rigettata. I fondi previsti, oltre i quali non saranno accolte le domande, sono 82,7 milioni di euro per il 2008; 185,9 milioni per il 2009 e 314,8 milioni per il 2010.
Qui sta la maggiore ambiguità contenuta nel nuovo provvedimento. Poiché, com’è noto, la detrazione si può godere in rate da 3 a 10 anni, a scelta del contribuente, è dubbio se i tetti massimi di spesa degli anni dal 2008 al 2010 sono riferiti alle rate di detrazione che lo Stato dovrà concedere in tali anni, oppure all’ammontare complessivo della detrazioni che saranno richieste nei tre anni in oggetto (ma che in realtà verranno godute dai contribuenti anche in periodi successivi, fino al 2020). La seconda ipotesi, cioè quella meno favorevole al contribuente, parrebbe la più probabile, anche perché è l’unica che garantirebbe la certezza dell’effettiva copertura delle agevolazioni fiscali, che è l’obiettivo dell’articolo 29 del nuovo decreto.
Se così è, si può prevedere che almeno 9 su 10 tra i cittadini e le imprese che hanno sostenuto nel 2008 ingenti spese di risparmio energetico, anche perché motivati dalla certezza di godere della detrazione, dovrà accontentarsi (come prevede appunto il decreto legge) della molto più limitata detrazione sul recupero. Si tratta del 36% anziché del 55% e per di più su un tetto di spesa molto ridotto, 48 mila euro, anziché su una cifra variabile da un minimo di 54.545 euro a un massimo di 181.818 euro a seconda del tipo dei lavori eseguiti. Infatti nel solo nel 2007, secondo dati delle Entrate sono state richieste detrazioni per 825 milioni di euro,contro gli 82,7 milioni di euro disponibili per il 2008 (anno in cui le domande per il bonus sono state sicuramente in crescita rispetto a quello precedente).
Poiché si deve supporre che l’istanza telematica di detrazione alle Entrate si presenti solo una volta affrontate le relative spese, e non prima di affrontarle (altrimenti il meccanismo di controllo sull’entità della copertura della spesa perderebbe senso), da dicembre 2008 in poi molti che intendevano iniziare lavori di risparmio energetico lasceranno perdere. Chiunque infatti voglia godere della detrazione del 55% dovrà essere consapevole di dover investire il proprio denaro non solo senza la certezza di poter godere dell’agevolazione, ma anche con ottime probabilità di non riuscirci.
Quindi le opere per di riqualificazione energetica degli edifici, di coibentazione, di installazione di pannelli solari e di caldaie a condensazione andranno eseguite con la consapevolezza che l’unica detrazione certa rimane quella del 36% fino a 48 mila euro di spesa, che dovrebbe poter essere concessa in ogni caso anche dal 2009 in poi (salvo ulteriori cambiamenti normativi).
Infine va ricordato che il decreto legge prevede la presentazione telematica delle istanze a decorrere dal 15 gennaio 2009 e fino al 27 febbraio 2009, per le spese sostenute nel 2008, e dal 1° giugno e fino al 31 dicembre, per gli altri due anni. Poiché l’esame delle Entrate seguirà l’ordine cronologico, è da prevedersi che il 15 gennaio 2009 il sito dedicato andrà in tilt a un minuto dalla sua attivazione, perché tutti si precipiteranno a “cliccarlo” per compilare l’istanza nel minor tempo possibile, onde non perdere la detrazione. Chiunque compilerà l’istanza nei giorni successivi, perderà solo tempo. Si ripeterà insomma la poco edificante esperienza capitata per i decreti flussi degli immigrati extracomunitari.
Infine è prevedibile che molti di coloro che si sono visti rifiutare il 55% per le spese affrontate nel 2008, per mancanza di fondi, ripresenteranno l’istanza il 1° giugno del 2009. Lo faranno per eventuali pagamenti effettuati nel 2009 stesso, riferiti comunque ai lavori effettuati nel 2008 o proseguiti nel corso del 2009 (ai fini della detrazione, conta infatti la data del bonifico). Ciò pone un’ipoteca anche sul tetto di bonus disponibile per il prossimo anno (185,9 milioni di euro).
La norma:
Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 185/2008 e pubblicato sul sito Internet della medesima Agenzia, approverà il modello da utilizzare per presentare l’istanza, la quale deve contenere tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento. Introdotta una disposizione di salvaguardia per i contribuenti persone fisiche che, nell’anno 2008, hanno effettuato le spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti facendo affidamento sulla possibilità di fruire della detrazione. Si tratta di una disposizione transitoria risultando applicabile, solo ed esclusivamente in relazione alle spese sostenute nell’anno 2008, dai contribuenti persone fisiche che non possono beneficiare della citata detrazione a causa dell’esaurimento dei fondi stanziati dal decreto in esame. La disposizione risulta, inoltre, applicabile anche nei confronti delle persone fisiche che pur avendo ottemperato a tutte le prescrizioni non presentano l’istanza chiesta dal presente decreto. Vengono ridotte la percentuale di detrazione e l’ammontare di spesa sulla quale la stessa deve essere calcolata, restano inalterati i requisiti tecnici, le condizioni nonché gli adempimenti previsti dal decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007. Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate darà comunicazione dell’esaurimento dei fondi stanziati.
Copertura finanziaria (articolo 35).
Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, con esclusione di quelli per i quali le rispettive norme autorizzative indicano direttamente la copertura finanziaria, è prevista la cirfra di 6.342 milioni di euro per l’anno 2009, 2.347 milioni di euro per l’anno 2010 e 2.670 milioni di euro per l’anno 2011. Alle somme si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese legate al presente decreto.
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