Deleghe
Trib. civ. Roma, sez. V, 21 febbraio 2005, n. 19621
La clausola del regolamento condominiale che limiti il numero delle deleghe di cui ogni condomino può essere portatore è legittima se non viola alcuna disposizione legislativa né il diritto del condomino di partecipare all’assemblea, sancito dall’art. 67 att. c.c.. La violazione di tale clausola del regolamento di condominio dà luogo ad un’ipotesi di annullamento ex art. 1137 c.c..
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