Decreto ingiuntivo nullo, se l’amministratore, prima di procedere al recupero delle spese condominiali, non diffida formalmente il comproprietario dell’appartamento cui si riferiscono gli oneri.
Lo afferma il Giudice di pace di Taranto, con sentenza del 1° marzo 2016.
A chiederne l’intervento è il comproprietario di un’unità immobiliare, raggiunto da un decreto ingiuntivo emesso per quote e competenze condominiali non versate.
Ma l’uomo si oppone: l’atto – precisa – non era stato preceduto da alcuna intimazione e messa in mora.
A mancare è, dunque, una formale diffida di pagamento.
Circostanza, questa, che, peraltro, rendeva inopportuno il conteggio, in ingiunzione, delle spese e competenze di precetto. Non solo. Inesigibile, secondo la difesa, era anche l’importo preteso a titolo di spese di recupero insoluti, laddove – come ben puntualizza la Cassazione, con pronuncia 15718/2001 – «qualora all’ attività stragiudiziale segua quella giudiziale i compensi per la prima sono assorbiti da quelli previsti per la seconda e quindi, di fatto, non possono essere richiesti né tanto meno essere inseriti in un ricorso per decreto ingiuntivo ai fini della determinazione della sorte capitale».
Ancora, andava considerato il fatto che l’opponente era comproprietario, insieme ad altri eredi, dell’unità immobiliare, per cui era da ritenersi quanto meno avventata un’azione giudiziale avviata senza un preliminare accertamento dell’interessamento degli altri partecipanti al pagamento delle quote.
Il Giudice di Pace accoglie l’opposizione al precetto con annesso decreto ingiuntivo. Intanto, spiega, il decreto non può essere confermato perché emesso da soggetto irregolarmente costituito contro l’odierno opponente, vista l’irregolarità della costituzione del condominio avvenuta tramite un avvocato diverso da quello munito del mandato a difendere il condominio stesso.
In secondo luogo, non essendo l’opponente proprietario esclusivo del bene cui si riferiscono le spese reclamate, il condominio avrebbe dovuto fornire la prova documentale di aver eseguito la messa in mora nei confronti di tutti gli aventi diritti e comproprietari dell’unità immobiliare.
Ciò, prima di chiedere il decreto ingiuntivo e notificare il precetto a uno solo degli intestatari. Del resto, non si sarebbe neppure trattato di un’incombenza particolarmente complicata, bastando all’amministratore una semplice visura degli atti catastali per acquisire le intestazioni delle varie unità.
Adempimento, che gli avrebbe evitato di «produrre atti del tutto annullabili». Per agire coattivamente, allora, era imprescindibile attingere elementi certi dagli atti catastali o di proprietà dei condomini, che è opportuno se non obbligatorio tenere sempre aggiornati tramite l’anagrafe condominiale. Di qui, la revoca, per irregolarità, del decreto ingiuntivo emesso dal condominio senza una previa diffida stragiudiziale.
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