Decoro ed estetica del condominio, cosa dice la Cassazione
Quando un manufatto, ad esempio una veranda o una sopraelevazione, viola il regolamento di condominio e danneggia il decoro architettonico e l’estetica dell’edificio deve essere demolito. A stabilirlo la sentenza 2109/2015 della Corte di Cassazione.
In particolare, la Cassazione ha respinto il ricorso della proprietaria di una veranda contro il condominio che le aveva inoltrato domanda di demolizione. La donna, proprietaria di una veranda di circa 16 mq adibita a camera da letto, posta sul terrazzo di sua proprietà, aveva ricevuto richiesta di rimozione da parte del condomino per violazione del regolamento condominiale e lesione del decoro architettonico del fabbricato.
La proprietaria aveva fatto ricorso in giudizio ed era stata condannata in primo grado alla demolizione ed eliminazione del manufatto, a causa della difformità della veranda rispetto al resto dell’architettura dell’edificio.
Anche la Corte di Appello ha ritenuto il manufatto lesivo dell’estetica e del decoro dell’edificio. Secondo la Corte di Appello, “basta osservare le fotografie allegate alla Ctu per rendersi conto della completa difformità della veranda rispetto al resto dell’architettura dell’edificio, che, comunque, ha un suo pregio e una sua caratteristica ben evidente all’osservatore, per cui la nuova e difforme edificazione risalta in modo evidentissimo”.
E’ intervenuta poi la Corte di Cassazione, che ha confermato la demolizione del manufatto, sostenendo che la descrizione della Corte di Appello – che aveva parlato di un’opera edificata con profilati in alluminio, tamponati con doghe di legno e vetro e copertura in lamiera – era molto significativa circa l’offensività del manufatto rispetto al fabbricato originario e al suo insieme architettonico.
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