Criterio di cassa o di competenza? Nell’ ambito della contabilità applicata al condominio vi sono argomenti che, anche tra gli addetti ai lavori, sono sconosciuti.
Ad esempio vi è quello che riguarda il criterio di cassa e il criterio della competenza.
Ultimamente ho letto un articolo che mi ha convinto della necessità di approfondire nuovamente questo tema.
L’ art. 1130 bis C.C. rende obbligatoria la situazione patrimoniale
Sul punto anzitutto vi è da dire che l’ art. 1130 bis del codice civile ha chiarito che il rendiconto deve contenere, tra l’ altro “ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve”.
Mi preme sottolineare che la situazione patrimoniale, tra l’ altro, comprende i debiti e i crediti del condominio alla data di chiusura della gestione amministrativa annuale.
I debiti del condominio imputati nello stato patrimoniale derivano dalle pezze giustificative inserite nel conto della gestione che non sono state ancora pagate.
Situazione patrimoniale e conto della gestione: si tratta di due documenti distinti
Pertanto la situazione patrimoniale e il conto della gestione sono due documenti differenti.
Si tratta chiaramente di due documenti distinti.
L’ amministratore diligente annoterà nel conto della gestione le spese pagate e non pagate di competenza dell’ esercizio amministrativo, al fine di calcolare la spesa annuale a carico dei condòmini.
Inoltre annoterà l’ elenco delle spese di competenza non pagate a fine esercizio in un elenco a parte, al fine di giustificare l’ appostazione del conto debiti nella situazione patrimoniale.
Criterio di competenza per ciò che riguarda il rendiconto
E’ importante ricordare che il criterio di competenza applicato al condominio ha un significato diverso dal criterio di competenza utilizzato per la contabilità in partita doppia.
Competenza, in ambito condominiale, significa comprendere le spese attribuibili all’ esercizio giustificate da pezze giustificative.
Nell’ ambito della redazione del rendiconto non si devono mai utilizzare le scritture di assestamento (… nota di interesse solo per chi conosce la contabilità, che potrebbe essere tentato di utilizzarle).
In altre parole, se una fattura non è ancora pervenuta alla data di redazione del rendiconto, l’ amministratore diligente annota il fatto sulla nota sintetica esplicativa, e incrementa il preventivo dell’ anno successivo al fine di assicurare la provvista finanziaria necessaria per il pagamento.
E’ opportuno anche dichiarare nella nota esplicativa che “tutti i debiti di riferimento dell’ esercizio sono stati imputati nel rendiconto e sono indicati nella situazione patrimoniale”.
Abbiamo definito un modello di rendiconto condominiale consuntivo standard che proponiamo alle comunità residenziali che abitano in condominio.
Modello di rendiconto consuntivo
Il modello di rendiconto consuntivo condominiale contiene le informazioni che servono per predisporre la situazione patrimoniale, il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione a regola d’ arte, a norma dell’ art. 1130-bis del Codice Civile.
Chi siamo
Mi chiamo Antonio Azzaretto. Sono titolare dello studio Antonio Azzaretto. Accetto incarichi di amministratore di condominio.
Ho fondato la Community AziendaCondominio.
Ci proponiamo di essere un autorevole alleato e un punto di riferimento per il mondo del condominio.
La nostra Community, tra l’ altro, ha l’ obiettivo di essere una fonte di informazioni precisa ed attendibile per tutti i condòmini.
Inoltre, ci teniamo a rivolgerci anche a tutti gli amministratori di condominio che intendono utilizzare il nostro marchio:
Contattateci se volete proporvi alle comunità residenziali come amministratori iscritti alla nostra Community.
Per ciò che mi riguarda, sono iscritto all’ albo dei Commercialisti ed Esperti contabili di Milano.
Tra le diverse attività, sono iscritto alla commissione di studio dei Commercialisti di Milano, la quale ha l’obiettivo di occuparsi di condominio e di amministrazione immobiliare.
Svolgo con passione attività di consulente di azienda per le comunità residenziali che abitano in condominio.
Essendo esperto in materie contabili ed aziendali, assumo incarichi di revisore della contabilità ai sensi dell’ art. 1130 bis del codice civile.
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