Costituzione del condominio
Il condominio si costituisce senza bisogno di apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni, e tanto meno di approvazioni da parte dell’assemblea dei condomini qualora l’unico proprietario di un edificio (per esempio, il costruttore) lo frazioni in più porzioni autonome, trasferendone la proprietà esclusiva a una pluralità di soggetti (o anche solo al primo di essi), oppure quando più soggetti costruiscano su un suolo comune, oppure, ancora, quando l’unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento che a esso dà origine [1].
Qual è l’atto che fa nascere concretamente un condominio? Il condominio nasce con il frazionamento della proprietà di un edificio già appartenente a un proprietario unico. In virtù di negozi giuridici atti a trasformare una situazione di proprietà esclusiva in una situazione di proprietà plurima divisa, relativamente ai piani o porzione di piano [2].
Il presupposto per la nascita del condominio, è l’esistenza di negozi giuridici che sanciscano il frazionamento della proprietà di un edificio di proprietà singola in proprietà plurime, relative ai piani o porzioni di piano.
Per far nascere un condominio è necessario avere un atto costitutivo ed un regolamento?
Per la nascita del condominio non è necessario né l’atto di costituzione, né la formazione del regolamento condominiale, né l’approvazione delle tabelle.
Con il frazionamento della proprietà di un edificio a seguito del trasferimento della proprietà di ciascuna singola unità immobiliare a soggetti diversi, si determina oggettivamente una situazione di condominio.
[1] Cass. sent. n. 17332 del 17.08.2011. [2] Cass. sent. n. 3787 del 22.06.1982.
http://www.laleggepertutti.it/60005_per … kJsdN.dpuf
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