Come noto, ai sensi dell’ art. 66 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, l’ avviso di convocazione dell’ assemblea deve essere recapitato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione.
Recentemente, la Corte di Appello di Brescia, con sentenza n. 4/2019, ha però stabilito che non serve la pec per la convocazione dell’assemblea condominiale se a chiedere di essere convocato informalmente via e-mail è lo stesso condòmino.
Più precisamente la Corte ha disposto:
“Per quanto riguarda il rilievo secondo cui, l’unico strumento equipollente alla raccomandata indicata dalla disposizione di legge è la comunicazione via PEC “posto che solo con tale modalità perviene al notificante un messaggio di accettazione e consegna dell’avviso, tuttavia nel caso in esame è stato lo stesso condòmino ad aver richiesto la comunicazione avverso un mezzo “informale” quale la e-mail, non avendo egli indicato un indirizzo PEC bensì l’indirizzo, mail, (omissis…). Ne consegue che l’invio della mail per come dimostrato dal condominio appellato ha rispettato le forme indicate dal condòmino.”
L’ amministratore può convocare l’ assemblea via e-mail se lo richiede il condomino
Da ciò ne consegue che se l’ amministratore provvede a farsi rilasciare apposita disposizione scritta di poter ricevere le convocazioni di assemblea a mezzo e-mail, allora la convocazione via e-mail al condòmino che ha rilasciato questa disposizione all’ amministratore è valida, nonostante le disposizioni previste dall’ art. 66 disposizioni di attuazione del codice civile.
È utile ricordare anche che, secondo una lontana pronuncia di merito, “non è necessario che l’avviso sia materialmente consegnato a mani del singolo condòmino ma è sufficiente che sia stato recapitato nella sua sfera di conoscibilità, cioè sia pervenuto a persone che, per i loro rapporti con il destinatario o per causa di ufficio, siano tenuti a farne consegna” (Trib. Milano 2/4/1992). L’assunto può valere anche nell’attuale regime di tassatività delle forme (che comunque non esiste per l’invio del verbale), sia per le ragioni sopra accennate, sia perchè l’ art. 66 citato parla di “consegna a mani” non “a mani proprie “.
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