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Controllo sul pagamento dei contributi

Parere del 3.11.2009 della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi – Versamenti trasparenti nei condomini.

Il singolo condomino può recarsi all’INPS e chiedere legittimamente un’attestazione sull’effettivo versamento dei contributi previdenziali che l’amministratore dello stabile ha effettuato in favore del portiere.

E’ pacifico, infatti, un interesse evidente di ciascun condomino alla regolare gestione del condominio. Lo ha affermato la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, nel testo di un parere reso noto di recente, rafforzando un indirizzo che vede nell’amministratore l’esecutore di poteri di mera gestione che in nessun modo possono influire sui diritti che derivano, ex lege, ai singoli condomini i quali hanno tutto il diritto a conoscere le questioni che coinvolgono il loro stabile.

Soprattutto, il quadro dei rapporti tra l’amministratore e i condomini è quello che questi ultimi, in qualità di mandanti, hanno poteri di controllo e di vigilanza che non sono in contraddizione con gli effetti del rapporto di amministrazione, in quanto l’amministratore detiene registri e documenti contabili relativi alla gestione che riguardano gli stessi condomini, i quali sono in definitiva, i proprietari delle cose amministrate. Pertanto, è chiaro che sulla base della ridefinizione del rapporto tra amministratore e condomini, ne deriva «la logica conseguenza» che è pieno diritto di questi ultimi prendere visione degli atti di gestione del condominio senza la necessità che i condomini specifichino la ragione di tale richiesta e purché ciò non si traduca in un intralcio all’amministrazione (ovviamente si addosseranno gli eventuali costi inerenti l’accesso agli atti).

Nel caso in cui l’amministratore si opponesse all’esibizione, questi ha l’onere di dimostrare che il condomino richiedente non ha alcun interesse alla visione del documento richiesto, ovvero sussistano motivi «futili, inconsistenti e contrari alla correttezza». Ora, si tratta di verificare se anche le obbligazioni in materia previdenziale possono rientrare nel diritto di accesso agli atti, soprattutto nel caso in cui un’eventuale omissione potrà portare a conseguenze sanzionatorie per tutti gli inquilini dello stabile.

Se un singolo condomino vuole vederci chiaro sul versamento dei contributi previdenziali a favore del portiere dello stabile, pertanto, se non è soddisfatto dei documenti che l’amministratore vorrà sottoporgli, potrà anche andare direttamente all’istituto previdenziale e prendere visione dei documenti. La Commissione, infatti, ha ritenuto evidente l’interesse che ogni condomino ha “alla regolare gestione del condomino e, pertanto, l’interessato “ha titolo ad ottenere il documento richiesto”.

Si precisa, però, che l’istituto previdenziale, non essendo tenuto ad effettuare alcuna elaborazione dei dati in proprio possesso, potrà consegnare solo la copia dell’atto che attesta l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali, fermo restando, “in un quadro di moderna collaborazione con gli amministrati”, che lo stesso istituto possa rilasciare una vera e propria attestazione di regolarità della posizione previdenziale del soggetto inserito come portiere dello stabile.

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