Contribuzione alle spese ordinarie e straordinarie
Trib. civ.Salerno, sez. I, 3 novembre 2009.
In assenza di un regolamento contrattuale o convenzionale che stabilisca criteri derogatori, sussistendo una presunzione di condominialità dell’ascensore, e dovendo le spese di manutenzione dello stesso, sia ordinarie che straordinarie, essere ripartite tra tutti i condomini con il criterio della proporzionalità dettato dagli artt. 1123 e 1124 c.c., a nulla vale la considerazione che i proprietari dei locali al piano terra non ne usufruiscano in concreto.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.