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Contratto di rendimento senza il fondo obbligatorio

Contratto di rendimento senza il fondo obbligatorio

Nel condominio non sempre è obbligatorio raccogliere integralmente i fondi (anche se con i versamenti rateizzati in base al piano dei lavori) prima di effettuare interventi di manutenzione straordinaria o innovazioni.

Il decreto legislativo 102/2014 ha infatti dato maggior forza al Contratto di rendimento energetico (o Epc, cioè Energy Performance Contracting) che prevede il pagamento dilazionato negli anni.

Questo strumento, però, è utilizzabile solo qualora l’intervento porti al miglioramento dell’efficienza degli usi finali dell’energia (intesa quest’ultima in tutte le forme di prodotti energetici, combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia elettrica o qualsiasi altra forma di energia). Il contratto può avere a oggetto opere sia sull’edificio (cappotto, coibentazione eccetera) sia sugli impianti (riqualificazione centrale termica, solare termico, fotovoltaico, termoregolazione e contabilizzazione).

Il punto di partenza quindi è il costo annuo (in termini sia di energia sia economici) sostenuto dal condominio. È pertanto necessario ricorrere ad una diagnosi energetica o a un attestato di prestazione energetica (Ape).

Si ricordi anche che con uno qualunque di questi due documenti il quorum per deliberare le opere è quello agevolato della maggioranza degli intervenuti e di almeno un terzo dei millesimi.

Lo studio individuerà quali interventi effettuare al fine di ottenere un risparmio di energia e, quindi, anche economico. Dovranno altresì essere calcolati i potenziali risparmi (energetici ed economici) successivi agli interventi e il rapporto tra questi ed il costo necessario per ottenerli. Gli investimenti (lavori, forniture o servizi) saranno poi pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari.

Contrattualmente, quindi, una volta individuati i costi complessivi ed il risparmio annuo, verrà determinato il periodo contrattuale e l’importo (in relazione ai risparmi effettivamente conseguiti) che verrà pagato ratealmente.

Ad esempio, si ipotizzi in 100 il costo iniziale annuo del riscaldamento per il condominio. Le opere comporteranno una spesa di 120. Successivamente ad esse, il costo annuale per il condominio riferito al riscaldamento a seguito del risparmio energetico, sarà di 60.

Il risparmio di 40 verrà utilizzato per pagare l’investimento in 3 anni. Si potrà anche prevedere la restituzione in 6 anni in modo che una parte del risparmio vada subito a vantaggio del condominio.

Lo stesso legislatore prevede che l’effettivo miglioramento dell’efficienza energetica venga verificato e monitorato durante l’intera durata del contratto.

Questo dovrà quindi contenere disposizioni chiare e trasparenti per quantificazione e verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie.

Dovranno quindi essere previste Le ultime offerte di lavoro che incidono sul contenuto e i risultati del contratto (a titolo esemplificativo: modifica dei
prezzi dell’energia, intensità d’uso di un impianto).

Particolare attenzione dovrà essere prestata per dettagliare gli obblighi di ciascuna delle parti contraenti e le sanzioni in caso di inadempienza.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e- … d=ABsEnjgC

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