Conto cassa intestato al condominio
Trib. civ. Roma, Sez. V decr., 8 giugno 2006
In base a principi di corretta amministrazione e diligente esecuzione dell’incarico, l’amministratore deve tenere un conto di cassa intestato al condominio sul quale far confluire le somme messe a disposizione dai condomini o incassate per conto del condominio, allo scopo di rendere possibile in ogni momento il controllo da parte dei condomini e permettere di calcolare gli interessi attivi maturati sulle somme di pertinenza del condominio. Ne deriva che la detenzione in cassa di una parte – peraltro imprecisata – di una cospicua somma di denaro condominiale costituisce una condotta contraria ai doveri di prudenza e diligenza nella gestione delle risorse inerenti al rapporto di mandato. Un tale comportamento, dunque, legittima pienamente un provvedimento giudiziale di revoca nei confronti dell’amministratore ancorché il medesimo sia stato riconfermato dall’assemblea condominiale.
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