Contatori individuali di calore in condominio obbligatori dal 31/12/2016
Una legge del 2014 [1] prevede, nel caso di condomìni alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da impianti comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica Uni 10200 e successivi aggiornamenti.
È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.
L’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali è stabilita anche per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore.
L’adozione del criterio di ripartizione deve, peraltro, essere fatta nel rispetto della norma tecnica Uni 10200/2013.
Da ciò emerge l’ obbligo di installare, entro il 31 dicembre 2016, “contatori individuali per misurare il consumo di calore o raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi. Nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per misurare il riscaldamento, sono usati contabilizzatori di calore individuali per misurare il consumo di calore a ciascun radiatore.
Inoltre, la stessa legge prevede le seguenti sanzioni: il condominio e i clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale che non provvedono ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’ interno dell’unità immobiliare sono soggetti, ciascuno, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro.
Tale sanzione si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’ installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi.
Inoltre è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di del medesimo testo di legge.
Sicché, entro il 31 dicembre 2016 dovranno essere installati i contatori individuali per misurare il consumo di calore effettivo, e una contabilizzazione che, a seguito dell’installazione dei contatori di calore, venga eseguita ancora in base ai millesimi di proprietà (fatta salva la prima stagione termica), può comportare una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro.
Dunque, non può avere alcun rilievo il voto negativo dell’assemblea, così come non può avere rilievo il dissenso dei condòmini che si oppongano alla contabilizzazione, essendo prevista – per la mancata installazione – una sanzione pecuniaria a loro carico.
Pertanto, facendo sempre salva la prima stagione termica successiva all’ installazione dei dispositivi (ossia relativa al primo anno trascorso dalla predetta installazione) – per cui la suddivisione del calore verrà eseguita sulla base dei “vecchi” millesimi di proprietà e non ancora in “funzione” del consumo effettivo – l’importo di spesa del riscaldamento che bisognerà corrispondere dovrà essere suddiviso in relazione agli “effettivi prelievi”, così come previsto dalla norma tecnica Uni 10200.
[1] Dlgs 102/2014, art. 9, comma 5, lettera d.http://www.laleggepertutti.it/105782_co … umwxr.dpuf
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.