Dal sole 24 ore di oggi 3 luglio 2006
La legge prescrive dei tempi di conservazione dei documenti intestati all’ ente condomìnio.
E’ opportuno che l’ Ente stabilisca delle procedure di conservazione dei propri documenti.
Oggi, di fatto, chi conserva i documenti di proprietà dell’ Ente Condomìnio è l’ amministratore in carica.
Pertanto, in caso di passaggio di consegne, l’ amministratore non riconfermato è tentuto a consegnare senza indugio TUTTI i documenti di proprietà dell’ ente condomìnio all’ amministratore legalemente in carica.
Sentenza dela Cassazione n. 13504/99.
A questo riguardo la sentenza citata ha affermato che il precedente amministratore non può trattenere i documenti in attesa che gli vengano rimborsate le somme anticipate per conto del condomìnio.
Il principio secondo il quale non si adempie agli inadempienti non opera, "non essendovi corrispettività nè interdipendenza tra dette prestazioni, originate da titoli diversi".
La sentenza ha dichiarato anche che l’ amministratore in carica non ha alcuna necessità di ottenere l’ assenso dell’ assemblea per far causa, in quanto questa prerogativa gli deriva direttamente dagli articoli 1130 e 1131 del codice civile, che gli attribuiscono la rappresentanza giudiziale attiva nelle liti (Tuttavia AZIENDACONDOMINIO ritiene SEMPRE necessario che l’ amministratore sia autorizzato dall’ assemblea prima di iniziare una causa a nome e per conto dell’ ente condomìnio).
Infatti, la documentazione è essenziale affinchè l’ amministratore possa svolgere il mandato che gli è stato conferito.
Se ne sussistono i motivi, è possibile chiedere al Giudice un provvedimento di urgenza ai sensi dell’ art. 700 del Codice di Procedura Civile; in questo caso l’ amministratore revocato rischierà di dover rimborsare anche le spese legali della causa ed eventuali altri danni.
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