Tribunale di Bari, sentenza del 17 marzo 2010 n. 967.
L’amministratore del condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilita’, nei rapporti tra l’amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato. Pertanto, a norma dell’art. 1713 c.c., alla scadenza l’amministratore e’ tenuto a restituire cio’ che ha ricevuto nell’esercizio del mandato per conto del condominio. Inoltre, se a causa del ritardo consegue un danno, il condominio, che nè può dare prova, è legittimato a chiedere il risarcimento.
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