Conferma dell’amministratore di condominio
Avv. Alessandro Gallucci scrive…
Partiamo dal dato certo: poiché la norma riguardante la conferma è stata scritta in malo modo, leggerla nel quadro normativo complessivo nella quale s’inserisce, vuol dire fornirne un’interpretazione, che come tale può essere soggetta ad obiezioni. Come dire: non ci sono certezze.
Partiamo dalla norma di riferimento, l’art. 1129, decimo comma, c.c. recita:
"L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. […]"
L’amministratore nominato nel 2014, quindi, l’anno successivo vedrà automaticamente prorogato il proprio incarico per un altro anno, cioè anche per il 2015.
La locuzione "si intende", utilizzata dal legislatore, lascia intravedere che si presume una volontà assembleare di prosecuzione nel rapporto di mandato.
Per alcuni questa norma ha introdotto una sorta di rinnovo automatico dell’incarico sine die: secondo questa tesi, insomma, di anno in anno l’incarico si rinnova per un’altra annualità fintanto che non interviene una revoca o meglio una richiesta di convocazione dell’assemblea per deliberare in tal senso.
Per altri la norma dev’essere letta diversamente: l’incarico ha durata di un anno e se l’assemblea non decide diversamente (o meglio non chiede di deliberare diversamente) s’intende prorogato per un altro anno. Al termine di questo biennio l’amministratore cessa dall’incarico e v’è necessità di una nuova nomina.
Differenza tra amministratore in prorogatio e quello regolarmente nominato
E che cosa dire dell’art. 1135, primo comma n. 2, c.c. secondo il quale l’assemblea ordinaria annuale deve provvedere alla conferma dell’amministratore?
Come coordinare la conferma tacita di cui all’art. 1129 c.c. con quest’ultima disposizione?
Ad avviso di chi scrive potrebbe trattarsi di un caso di abrogazione tacita della legge per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti (art. 15 disp. prel. c.c.). Come dire: siccome la nuova norma contiene un precetto incompatibile con la seconda, quest’ultima, già esistente, è implicitamente abrogata.
E se, nonostante tutto, l’amministratore volesse porre in discussione la propria conferma al termine dell’incarico annuale?
Riguardo alla conferma, prima dell’entrata in vigore della riforma, gli orientamenti erano due:
a) quello della Cassazione a mente del quale la conferma era da ritenersi atto equiparabile alla nomina, poiché aveva gli stessi effetti (cfr. Cass. 4 maggio 1994 n. 4269);
b) quello più recente di merito, che invece, riteneva la conferma fattispecie differente poiché riguardante un soggetto già in carica e considerava sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all’assemblea e 333 millesimi (cfr. Trib. Roma 15 maggio 2009 n. 10701).
Qui la scelta sulla strada da seguire sta a chi opera, sempre tenendo a mente due considerazioni:
a) fermo restando che nel nostro ordinamento i precedenti giurisprudenziali non hanno valore vincolante, in termini "gerarchici" le sentenze di Cassazione hanno maggior peso di quelle di Tribunale, anche se più datate;
b) al termine dell’incarico annuale l’amministratore cessa per scadenza del medesimo e fino alla sua conferma tacita (art. 1129, decimo comma, c.c.) o espressa prosegue nell’incarico in prorogatio.
In questo contesto, a parere di chi scrive, è difficile intravedere una differenza sostanziale tra nomina e conferma perché in concreto la conferma dell’incarico altro non è che un nuovo incarico conferito dell’assemblea alla medesima persona che già amministrava il condominio.
Questa però, come si diceva in principio e si ribadisce in conclusione, è solamente un’interpretazione delle norme.
http://www.condominioweb.com/conferma-d … z3MtRgok92
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