Condominio pericoloso: risponde l’ amministratore
E’ penalmente responsabile, l’amministratore che non effettua interventi urgenti, finalizzati a scongiurare il verificarsi di eventi, definiti dannosi per l’integrità fisica, sia dei condomini stessi, sia di terze persone.
Lo stabilisce la quarta sezione penale della Corte di Cassazione che, con la sentenza n.34147 del 6 settembre 2012, ha riconosciuto la responsabilità penale dell’amministratore circa un incidente occorso ad un’anziana passante.
Più precisamente, la sentenza si riferisce al caso di una donna di mezza età, che è caduta inciampando in un dislivello creatosi tra il pavimento del marciapiede che consente l’accesso al condominio e un tombino.
In seguito al rovinoso evento, la signora ha riportato una frattura che le è costata una prognosi di ben 40 giorni.
Successivamente la donna si è costituita parte civile e ha chiamato l’amministratore a rispondere penalmente per l’accaduto.
In particolare la difesa dell’anziana passante sosteneva che l’amministratore, avrebbe dovuto attivarsi per eliminare il dislivello che ha provocato la pericolosa caduta. Rivendicando tale mancanza quindi, la donna chiedeva il risarcimento dei danni occorsi, quantificati in € 5.000 e il pagamento di una multa.
L’amministratore ovviamente ha respinto ogni accusa, sostenendo che l’assemblea condominiale non gli aveva mai conferito l’incarico di ripristinare quest’area comune e tantomeno aveva mai ricevuto lamentele da parte di elementi condominiali o persone esterne circa la situazione di pericolo verificatasi.
In ultima analisi poi, l’amministratore proseguiva ricordando come gli interventi di manutenzione straordinaria, possono essere decisi autonomamente dall’amministratore, soltanto nel caso in cui sussista il carattere di urgenza assoluta. Nel caso specifico questa sussistenza non era ravvisabile, poiché l’innalzamento del tombino era assolutamente evidente e non costituiva affatto un tranello.
La Corte di Cassazione però, non seguì lo stesso filo conduttore della linea difensiva, e confermò la sentenza d’appello. In particolar modo, il capo d’accusa mosso in capo all’amministratore è quello di ipotesi di responsabilità omissiva colposa. La motivazione si riferisce alla carica stessa di amministratore che è vista come una figura obbligata a garantire la conservazione delle parti comuni condominiali al fine di scongiurare il verificarsi di incidenti dannosi per le persone.
Quest’onere inoltre, prescinde dal riconoscimento da parte della compagine condominiale di un’autonomia d’azione, quando il fine ravvisato è quello di tutelare l’integrità fisica dei condomini e di terze persone.
Gli Ermellini infine, hanno concluso richiamando il contenuto normativo disposto dall’articolo 1135 del Codice civile, il quale sancisce che in caso di interventi urgenti sulle parti comuni, l’amministratore è tenuto ad intervenire e successivamente ad informare la compagine. I Supremi Giudici hanno ritenuto quindi questo, un intervento urgente ed hanno pertanto confermato la pena prevedendo l’addebito del comportamento omissivo.
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