Condominio, ecco cosa cambia dal 18 giugno
La riforma del condominio sarà realtà dal 18 giugno. La legge n. 220/2012 introduce importanti novità per gli oltre 50 milioni di italiani che vivono in condominio ovvero l’85% delle famiglie dello Stivale che avranno da oggi più diritti nei confronti dell’amministratore e godranno di un maggior controllo finanziario. Pietro Membri, presidente Anaci – Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, si dice soddisfatto per quella che reputa una riforma necessaria: “La riforma ci voleva, perché in 70 anni sono cambiate molte cose”.
Il nuovo amministratore di condominio
“Riguardo all’amministratore, la riforma attribuisce a questa figura compiti, responsabilità, necessità e capacità di stare ai tempi con la formazione. Il futuro di questo professionista è dato dalle sue competenze. Dovrà avere un titolo di studio, dovrà aver fatto un corso di formazione, e dovrà mantenere la formazione nel tempo con i crediti formativi. Ha, insomma, degli impegni professionali e di acquisizione delle competenze previsti dalla riforma e previsti anche dal lavoro che lui è chiamato a fare. I motivi di una revoca sono moltissimi: la riforma prevede che se l’amministratore non rispetta alcuni adempimenti, anche un solo condomino può prevedere la sua revoca. Nel suo complesso noi promuoviamo la riforma” – sottolinea il presidente dell’Anaci.
L’amministratore di condominio è una figura obbligatoria nel momento in cui ci siano più di otto condomini e rimarrà in carica per due anni, salvo una sua rielezione. I requisiti rispetto al passato sono stati innalzati: la persona deve possedere un diploma di scuola media superiore, deve superare un corso di formazione professionale ed è tenuto a frequentare periodicamente attività formative. Questi requisiti possono essere ridotti qualora la figura sia rivestita da uno dei condomini o che l’amministratore abbia già svolto tale mansione almeno per un anno negli ultimi tre anni. Dovrà sottoscrivere obbligatoriamente una polizza assicurativa per responsabilità civile. L’attenzione che il nuovo amministratore dovrà riporre nel rispetto della normativa è massimo: un solo condomino che riscontri un mancato adempimento (irregolarità fiscali o mancata apertura del conto condominiale) può agire per chiederne la revoca.
Registri obbligatori
L’amministratore secondo la nuova riforma dovrà raccogliere i verbali delle riunioni dell’assemblea, dovrà tenere il registro di anagrafe condominiale oltre che il registro contabile. Sarà obbligatoria l’affissione di una targa identificativa sul portone dell’immobile contenente le generalità dell’amministratore e il recapito. Entrate e uscite dovranno avvenire mediante conto corrente bancario o postale intestato al condominio, il cui estratto conto sarà visionabile da tutti i condomini in maniera trasparente. Anche tutti i documenti contabili dovranno essere visionabili dai condomini che potranno chiederne una copia. Sempre per garantire maggior trasparenza, se il condominio ha più di 11 unità immobiliari, può essere richiesta la nomina di un consiglio di condominio costituito da 3 membri con funzioni consultive e di controllo.
Nuovi quorum per le decisioni dell’assemblea
I quorum per la validità delle delibere assembleari sono modificate come segue:
per la costituzione in prima convocazione: 50% + 1 dei condomini e 2/3 dei millesimi;
per la costituzione in seconda convocazione (quella effettiva): 1/3 dei condomini e 1/3 dei millesimi;
per le delibere (sempre in 2a convocazione): 50% + 1 dei partecipanti e 1/3 dei millesimi.
Più controllo contro i morosi e sanzioni
I condomini in ritardo con i pagamenti da oggi hanno sei mesi di tempo per regolarizzare la loro posizioni. Terminato questo tempo, l’amministratore senza dover consultare l’assemblea, dovrà procedere con l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti dei morosi. Superati i sei mesi se la morosità continua il condomino dovrà essere inibito dalla fruizione dei servizi comuni. La sanzione prevista per chi infrange il regolamento di condominio può variare dai 200 fino agli 800 euro.
Benvenuti gli animali domestici
La nuova riforma prevede più libertà per i possessori di animali domestici che potranno godersi i loro amici senza rinunce a patto di rispettare il regolamento previsto per le aree comuni. In particolare rimane valida l’ordinanza del ministero della Salute, entrata in vigore il 23 marzo 2009, che prevede l’obbligatorietà, per i proprietari dell’animale, di mantenere pulita l’area di passeggio, di utilizzare il guinzaglio in tutti gli spazi condominiali e di applicare la museruola nel caso di animali aggressivi. Chi sceglie di possedere animali domestici deve comunque ricordarsi che è investito di responsabilità civile e penale in casi di danno o lesione.
Riscaldamento e ascensore
La nuova riforma pone chiarezza sulla suddivisione delle spese per il servizio di ascensore: per metà si considererà il valore millesimale e per l’altra metà il piano. E’ l’articolo 8 a chiarire il dubbio: “Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo”.
Altresì chi vuole distaccarsi dal sistema di riscaldamento centralizzato potrà farlo anche senza il benestare dell’assemblea a patto di continuare a pagare le spese di manutenzione straordinaria e non arrecare danno agli altri condomini.
Rispetto ambientale ed energetico
L’articolo 7 della nuova legge recita: “E’ consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato. Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi”. E’ dunque favorito chi intende installare sistemi per il risparmio energetico a patto comunque di sentire il parere dell’assemblea che si adopera per: “imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini
dell’installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di
utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto".
Sito internet condominiale
L’Art. 71 – ter contempla la possibilità di apertura di un sito internet condominiale con intenzioni non promozionali ma di trasparenza. In esso dovranno essere pubblicati atti, verbali, notizie, documenti utili per i condomini con finalità di aumentare la trasparenza. “Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del codice, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini”.
http://www.i-dome.com/articolo/22476-Ri … iugno.html
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