Condominio e società pari non sono
Conflitto di interessi in condominio con le armi spuntate. Le regole del diritto societario non possono, infatti, applicarsi integralmente in ambito condominiale.
In particolare, le maggioranze previste dalla legge per l’approvazione delle delibere condominiali non possono essere mai diminuite.
Le stesse devono quindi venire inderogabilmente conteggiate in rapporto a tutti i partecipanti al condominio e al valore dell’intero edificio, tanto ai fini del calcolo del quorum costitutivo quanto per quello deliberativo.
I voti espressi dai comproprietari che si trovino in uno stato di potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali non sono obbligati ad astenersi dal partecipare al procedimento di formazione della volontà comune, vanno quindi in ogni caso conteggiati ai fini del calcolo dei predetti quorum.
Ove poi la delibera non sia stata adottata per l’astensione o il voto contrario dei predetti condomini, i comproprietari che ritengano necessario attivarsi a tutela dei beni e dei servizi comuni potranno comunque rivolgersi all’autorità giudiziaria, denunciando il mancato raggiungimento della maggioranza di legge e un intervento per così dire sostitutivo. Nel caso in cui la delibera sia stata invece adottata proprio grazie ai voti in conflitto di interesse, la stessa potrà essere impugnata in giudizio a condizione che questi ultimi siano risultati effettivamente determinanti ai fini del raggiungimento dl quorum.
Queste le conclusioni alle quali è giunta la seconda sezione civile della Corte di cassazione nella sentenza n. 19131, depositata in cancelleria lo scorso 28 settembre 2015.
http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio … non%20sono
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