Punito il condominio che decide di non riparare l’impianto di riscaldamento centralizzato.
Avv. Leonarda Colucci scrive…
Viziata la sentenza assunta non all’unanimità che aveva deciso di non riconoscere alcun risarcimento del danno al condomino proprietario di dieci unità immobiliari.
Il fatto. Il proprietario di dieci unità immobiliari collocate in un complesso condominiale cita in giudizio il condominio che, ad un assemblea condominiale dopo aver preso atto di un guasto alla caldaia dell’impianto centralizzato di riscaldamento, tenendo conto dei costi ingenti che avrebbe comportato procedere alla riparazione di tale parte comune, decide di non effettuare alcuna riparazione. La mancata riparazione di tale caldaia, però, determina non pochi danni per il proprietario degli appartamenti concessi in locazione.
Gli inquilini degli immobili di sua proprietà, furibondi per l’impossibilità di poter usufruire dell’impianto centralizzato ormai inservibile, avevano ottenuto un provvedimento d’urgenza (ex art. 700 cpc) con il quale era stato intimato al proprietario-locatore di procedere alla riattivazione dell’impianto centralizzato. A tale provvedimento, però, il proprietario dell’impianto non aveva potuto dare esecuzione dato che la relativa azione, conclusasi con l’adozione del provvedimento di urgenza, non era stata estesa a tutti gli altri condomini. Da non perdere: Portone sempre aperto, degrado e lavori di manutenzione mai avviati.
Si possono chiedere i danni all’amministratore?
Il giudizio di primo grado. A fronte di tale situazione, considerato i danni sopportati dal proprietario del gruppo di appartamenti appena menzionato, quest’ultimo decide di citare in giudizio il condominio al fine di ottenere una sentenza che dichiarasse:
a) il suo diritto al ripristino dell’impianto di riscaldamento centralizzato tramite la riparazione della caldaia;
b) nonché la condanna al risarcimento dei danni sopportati a fronte del comportamento illegittimo del condominio.
Il giudizio di primo grado, però, si conclude con il mancato accoglimento della domanda formulata dal proprietario degli appartamenti che, non si arrende, ed impugna dinanzi al giudice di secondo grado tale decisione.
Il giudice di secondo grado. Valutando la delibera con la quale i condòmini avevano deciso di non riparare il guasto alla caldaia dell’impianto centralizzato, perché la spesa era particolarmente onerosa, ha ritenuto che tale delibera comportava non una modifica ma una radicale trasformazione della cosa comune nella sua destinazione strutturale soggetta alla disciplina dell’art. 1120 c.c. norma che vieta tutte le innovazioni che rendano le parti comuni inservibili all’uso anche di un solo condomino che, nel caso di specie, coincide con il proprietario del gruppo di appartamenti. ( appellante nel giudizio di secondo grado), disponendo la nullità di tali delibere.
La decisione di secondo grado, quindi, si è limitata solo a disporre la nullità della delibera che aveva disposto la mancata riparazione della caldaia dell’impianto centralizzato, senza disporre alcunché in ordine alla richiesta di risarcimento del danno formulata dal proprietario del gruppo di appartamenti che, a fronte dell’esecuzione di tale delibera nulla, aveva sopportato vari danni.
La sentenza della Corte di Cassazione. A parere dei giudici di legittimità la decisione di secondo grado è viziata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione poiché la stessa pur avendo dichiarato la nullità della delibera condominiale che aveva deciso la mancata riparazione della caldaia dell’impianto centralizzato, non aveva al contempo riconosciuto alcun diritto al risarcimento dei danni subiti dal proprietario degli appartamenti, concessi in locazione, in seguito all’esecuzione della stessa.
Fonte http://www.condominioweb.com/inquilini- … z3QfeReuHn
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