Nel nostro condominio un disabile chiede la costruzione di una rampa di accesso esterna per superare i gradini di accesso all’edificio. L’assemblea ha deliberato la costruzione, ma alcuni condomini, tre o quattro su venticinque, si rifiutano di pagare. L’amministratrice dice che possono farlo, nel qual caso le spese verranno suddivise tra il resto dei condomini. Possono farlo? È vero? O la delibera del condominio gli impone di partecipare?
La risposta dell’Ing. Marchetti
Non c’è una legge che obbliga il condominio ad adeguare lo stabile.
La legge n.13 del 9 gennaio 1989 tutela il diritto della persona disabile , ma non obbliga i condomini a partecipare alla spesa per l’adeguamento dello stabile. Cito la Legge:
“(…) i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.”
Anche se i condomini nell’assemblea condominiale negano l’installazione di una soluzione per l’abbattimento delle barriere architettoniche, la persona disabile la può fare a spese proprie.
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