Per effetto del D.M. 1 dicembre 2016 gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio 2017 una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.
Questo adempimento è ascrivibile anche ai condomini minimi?
Nozione di condominio minimo
Si definisce condominio minimo un edificio composto da un numero non superiore a otto condomini (articolo 1129 c.c.), al quale sono applicabili le norme civilistiche sul condominio, fatta eccezione dell’articolo 1129 e 1138 c.c. che disciplinano rispettivamente la nomina dell’amministratore (nonché l’obbligo da parte di quest’ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini).
Si configura il condominio “senza che sia necessaria deliberazione alcuna, nel momento in cui più soggetti costruiscano su un suolo comune, ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento” (cfr. risoluzione n. 45/E del 2008).
L’ obbligo è a carico degli amministratori di condominio
Venendo all’adempimento disposto dal D.M. M.E.F. del 1 dicembre 2016 pubblicato in forza di quanto previsto dal D.Lgs 175/2014, prevede che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate, a partire dai dati relativi al 2016, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Con un provvedimento pubblicato sul proprio sito in data 27 gennaio l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le specifiche tecniche da considerare ai fini dell’espletamento dell’adempimento in commento.
Condominio minimo senza amministratore non è soggetto alla scadenza del 28 febbraio 2017
Nel caso specifico del quesito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se il condominio con condòmini fino a otto ha nominato un amministratore (ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile la nomina dell’amministratore è obbligatoria solo se i condòmini sono più di otto), quest’ultimo è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
Se, invece, i condòmini del cd “condominio minimo” non hanno provveduto a nominare un amministratore, gli stessi non sono tenuti alla trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
L’effettuazione dell’adempimento in presenza di un condominio minimo è dunque legato all’eventuale nomina dell’amministratore.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.