Comunicazioni a futuro acquirente
Vorrei revocare il mandato all’amministratrice del condominio dove ho un appartamento ma non ci abito; questo perché l’amministratore avrebbe informato un potenziale acquirente dell’immobile, da me contattato, di un sospeso da pagare; così l’acquirente ha rinunciato alla compravendita ed ora vuole i soldi indietro.
La legge (in particolare le norme contenute nel codice civile che disciplinano il condominio) autorizzano l’amministratore del condominio a comunicare lo stato dei pagamenti da parte dei singoli condomini unicamente ai creditori del condominio (oltre che, ovviamente, agli stessi condomini in sede di redazione, discussione ed approvazione del bilancio consuntivo).
Ciò significa che l’amministratore in questione non poteva divulgare a terzi estranei all’ambito condominiale i dati concernenti eventuali suoi debiti nei confronti della gestione condominiale.
Questa condotta, ove Le abbia causato un danno (come quello della interruzione delle trattative contrattuali per la vendita dell’appartamento), può giustificare una Sua azione di risarcimento. Questa stessa condotta, poi, può essere alla base di una Sua iniziativa per richiedere ed ottenere la revoca dell’amministratore dal suo incarico.
La revoca dell’amministratore può seguire due vie: essa, infatti, può essere decisa dall’assemblea convocata appositamente e che la deliberi con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio. Se tale maggioranza non sia raggiunta e, comunque, anche indipendentemente da una convocazione e decisione dell’assemblea, il singolo condomino può chiedere la revoca dell’amministratore al Giudice ove vi siano gravi irregolarità di gestione.
La Legge [1] individua solo alcuni casi che costituiscono di per sé grave irregolarità nella condotta dell’amministratore: fra questi casi non è compreso il Suo.
Ciò significa che, ove decida di adìre l’Autorità giudiziaria per chiedere la revoca dell’amministratore, occorrerà che sia Lei a dimostrare la gravità della irregolarità commessa dall’amministratore nel divulgare a terzi estranei (senza autorizzazione) i dati contabili relativi alla Sua posizione.
Non esistono sentenze specifiche sul punto, ma ciò non toglie che una condotta come quella posta in essere dal Suo amministratore possa essere considerata fra quelle che costituiscono una grave irregolarità e che, perciò, possa comportare la revoca dall’incarico disposta dal Giudice.
Infine, e per completezza, vorrei chiarire che l’acquirente avrebbe dovuto ottenere da Lei (in sede di rogito notarile o anche prima di tale momento) i dati, asseverati dall’amministratore, riguardanti lo stato dei pagamenti concernenti la proprietà in vendita, tenuto conto che chi acquista un immobile in condominio è obbligato, insieme e per l’intero con il venditore, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente alla vendita.
[1] Art. 1129 cod. civ.http://www.laleggepertutti.it/84049_con … acquirente
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