Come si ripartiscono le spese per la manutenzione del cancello di ingresso?
Le spese per la manutenzione, riparazione e sostituzione del cancello comune fanno carico a tutti i condòmini in proporzione ai millesimi di proprietà, salva diversa convenzione.
Devono essere, altresì, ripartite fra tutti i condòmini, sempre in proporzione ai millesimi di proprietà, le spese di automatizzazione del cancello, mediante l’installazione di una sbarra o di cellule fotoelettriche per l’apertura e chiusura con comandi a distanza, che pur comportando un costo oneroso va qualificata come miglioria della cosa comune e non come innovazione gravosa o voluttuaria. Va esclusa, quindi, per i condòmini dissenzienti la possibilità di essere esonerati dalla spesa adducendone, ai sensi dell’art. 1121, 1° co., c.c., la gravosità o voluttuarietà.
Nel caso in cui il cancello sia utilizzato da una parte soltanto dei condòmini per accedere ad aree di parcheggio o a box di loro esclusiva proprietà, le spese di manutenzione, sostituzione ed automatizzazione gravano, in base ai millesimi attribuiti a ciascun box o a ciascuna area, sui soli condòmini che si servono dell’accesso (art. 1123, ult. co., c.c.).
Può aversi, infine, l’ipotesi che il cancello, oltre a servire per l’accesso a posti-macchina di proprietà esclusiva, serva anche a tutti i condòmini per altri usi (transito, trasporto rifiuti etc.). In tal caso per la ripartizione delle spese di automazione del cancello dovrà essere adottata una soluzione equitativa, nel senso di attribuire una ragionevole parte di spesa a carico di tutti i condòmini (con ripartizione in base ai millesimi di proprietà) e l’altra parte a carico dei soli condòmini dei box o posti-macchina (con ripartizione in base alle quote millesimali dei box o posti-macchina): soluzione che deve essere concordata e deliberata contestualmente alla decisione di effettuare l’opera.
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