Clausole vessatorie nel regolamento contrattuale
Una possibie via di uscita potrebbe essere recuperata nella legge 52, del 6 febbraio 1996, come modificata dal Dlgs 206 del 6 settembre 2005. In tal caso potrebbero applicarsi le disposizioni relative ai contratti del consumatore.
E, dunque – sempreché il venditore/costruttore sia professionista e che parallelamente il condomino acquirente dell’unità immobiliare di proprietà esclusiva rivesta la qualità di consumatore – i condomini possono adire il Tribunale, chiedendo la nullità e l’inefficacia della clausola del regolamento contrattuale che sancisca dette clausole capestro.
In tema, non risultano però precedenti giurisprudenziali editi. In dottrina, si veda invece, tra gli altri, il prof. Antonio Scarpa sostiene nel paragrafo : « Le clausole vessatorie del regolamento di condominio» in Nuova rassegna di giurisprudenza 1999, pagine 481 e seguenti: quanto alla procedura da avviare occorre proporre un giudizio contenzioso avanti al Tribunale della residenza del consumatore, per fare dichiarare la nullità e la inefficacia della clausola regolamentare.
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