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Clausola di salvaguardia

Per il 2005 è possibile avvalersi di una doppia clausola di salvaguardia, che consente di scegliere, in luogo delle nuove regole in vigore dall’ 1 gennaio 2005, una delle seguenti alternative di tassazione:

In base alle regole del primo "modulo" di riforma dell’ IRPEF, in vigore fino al 31 dicembre 2004.

In base alle vecchie regole in vigore fino al 31 dicembre 2002.

La richiesta di applicazione della clausola di salvaguardia va operata in sede di dichiarazione dei redditi, posto che il sostituto di imposta, nel corso del 2005, ha obbligatoriamente applicato, per la effettuazione delle ritenute, le nuove regole di tassazione.

E’ possibile, pertanto, che alcuni soggetti, esonerati dalla presentazione del mod. 730, provvedano facoltativamente a tale adempimento al fine di usufruire della predetta clausola di salvaguardia.

Il calcolo e la valutazione di convenienza della clausola di salvaguardia spetta al soggetto che presta assistenza fiscale, il quale ne darà comunicazione nel prospetto di liquidazione (mod. 730-3) specificando, in particolare, l’ anno (2002 ovvero 2004) della normativa applicata per il dichiarante e/o coniuge.

T.

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