Chiave e gettoniera
L’ amministratore non può autorizzare l’ istallazione di chiavi senza essere a sua volta autorizzato dall’ assemblea.
Le spese per l’ introduzione della chiave, devono essere ripartite secondo lo stesso criterio usato per l’ istallazione dell’ ascensore. Cioè in base ai millesimi di proprietà, non considerando l’ altezza dal suolo.
Ep anche possibile il criterio della suddivizione in parti uguali, poichè il congegno di chiusura serve i condòmini in eguale misura.
Il proprietario esclusivo dell’ ultimo piano ha il diritto di sostituire, a proprie spese, il pulsante di arrivo dell’ ascensore con la chiave, purchè la copertura dell’ edificio non sia costituita da un lastrico solare ad uso comune e non vi siano soffitte di altri condòmini (Cassazione n° 50 del 13/1/1971).
La GETTONIERA può essere istallata se autorizzata dalla metà più uno degli intervenuti in assemblea, in rappresentanza di almeno 500 millesimi in prima convocazione, e 334 millesimi in seconda convocazione.
Questo anche nel caso in cui il regolamento preveda un criterio di ripartizione delle spese diverso da quello previsto dalla legge (Cassazione, n° 864 dle 12/3/1976).
La stessa maggioranza è necessaria per modificare il prezzo del gettone di avvio dell’ ascensore.
Per ciò che riguarda la ripartizione dei proventi, la Corte di Appello di Napoli ha considerato legittima la suddivisione in base ai millesimi di proprietà (Sentenza del 17/7/1968).
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