Chi ha l’uso esclusivo del terrazzo paga… solo per un terzo
Le spese di manutenzione, riparazione e ricostruzione delle terrazze, anche a livello, equiparate ai lastrici solari, sono disciplinate dall’art. 1126 c.c, che ne prevede la ripartizione in ragione di un terzo a carico del condomino che abbia l’uso esclusivo, restando gli altri due terzi a carico dei proprietari dei piani o porzioni di piano sottostanti.
Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza 22896/13. Una società aveva convenuto in giudizio un condomino, assumendo che dal terrazzo lastrico solare annesso all’appartamento di proprietà esclusiva del convenuto, a causa del dissesto della pavimentazione e dei discendenti del terrazzo, si erano verificate infiltrazioni nella sottostante autorimessa a pianterreno.
La Corte d’Appello – richiamando costante giurisprudenza – aveva ripartito le spese per l’esecuzione dei lavori indicati dal ctu in ragione di un terzo a carico del convenuto e di due terzi a carico della società. Quest’ultima, contro tale sentenza, ha proposto ricorso, denunciando violazione degli artt. 1126, 2043 c.c. e omesso esame di circostanza decisiva, perché il mandato al ctu comprendeva, a suo dire, l’accertamento delle cause ed erano stati accertati il cattivo stato dei verticali e il non regolare deflusso delle acque per lavori sulla terrazza.
Per la Suprema Corte, il ricorso non merita accoglimento. Gli Ermellini hanno dichiarato che la ricorrente aveva lamentato infiltrazioni e danni a causa del dissesto della pavimentazione e dei discendenti del soprastante terrazzo, per cui l’accertamento delle cause demandato al ctu era finalizzato alla verifica di tale assunto. Pertanto, secondo Piazza Cavour, l’asserita mancata delibazione di altre cause delle infiltrazioni non si pone in linea con le originarie prospettazioni circa infiltrazioni causate dal dissesto della pavimentazione e dei discendenti, elementi riconducibili unicamente alla previsione dell’art. 1126 c.c.
Il Collegio ha evidenziato che la ripartizione delle spese, come operata dalla Corte di merito, si colloca nel solco di una consolidata giurisprudenza sul punto. Il convincimento del giudice risulta da un esame logico delle emergenze istruttorie ritenute idonee a giustificarlo. Infine, i giudici di legittimità hanno ricordato che non può imputarsi al giudice di aver omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, perché «non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica e adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse». Alla luce di ciò, il ricorso è stato rigettato.
http://www.lastampa.it/2014/01/17/itali … agina.html
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.