Nella circolare n. 10, diffusa ieri, Assonime illustra le principali modifiche introdotte nel modello di dichiarazione «semplificata»
Cedolare secca, contributo di solidarietà, detassazione dei premi di produttività, detrazione del 36%: queste le principali novità del modello 730/2012 analizzate da Assonime nella circolare n. 10 di ieri. Possono presentare il modello 730 i lavoratori dipendenti e assimilati, compresi i co.co.pro., che abbiano un sostituto di imposta anche nel periodo di conguaglio. Tale dichiarazione “semplificata” è particolarmente conveniente per i lavoratori con IRPEF a credito che possono monetizzare già nella busta paga di luglio, senza dover attendere il rimborso o l’utilizzo in compensazione.
L’associazione, innanzitutto, evidenzia che il modello 730/2012 dovrà essere consegnato dai lavoratori dipendenti e assimilati entro il 30 aprile 2012 ai propri sostituti d’imposta che abbiano comunicato di voler prestare assistenza fiscale, oppure entro il 31 maggio 2012 a un Caf dipendenti o ad un professionista abilitato.
In relazione alle novità, nel quadro B del modello fa il suo esordio la cedolare secca per gli immobili abitativi. In tal caso, il reddito da locazione è assoggettato all’imposta sostitutiva del 21% (19% se trattasi di canoni concordati) ed è escluso dal reddito complessivo. Generalmente, l’esercizio dell’opzione deve avvenire in sede di registrazione del contratto o tramite il Modello 69. Tuttavia, l’esercizio dell’opzione va effettuato in dichiarazione per i contratti in corso nel 2011, scaduti oppure oggetto di risoluzione volontaria alla data del 7 aprile 2011, nonché per i contratti in corso alla stessa data del 7 aprile 2011, per i quali era già stata eseguita la registrazione e per i contratti prorogati per i quali era già stato effettuato il relativo pagamento.
L’opzione viene espressa in dichiarazione anche per i contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione (ad esempio, contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell’anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d’uso del contratto in data antecedente alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Grande spazio trova, poi, la disciplina delle componenti del reddito di lavoro dipendente correlate all’incremento della produttività. L’art. 53 del DL n. 78/2010 ha prorogato anche per il 2011, nel limite di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nel 2010, a 40.000 euro, la tassazione agevolata della “retribuzione incentivante” (somme correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale), ma ne ha contestualmente circoscritto l’ambito di operatività, limitandolo ai soli compensi premianti erogati “in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali”. L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 19/2011, ha precisato che, proprio perché deve trattarsi di emolumenti versati “in attuazione” di contratti collettivi territoriali o aziendali, l’accordo territoriale o aziendale in applicazione del quale le somme sono versate deve essere stato stipulato prima della loro erogazione (a nulla valendo, quindi, eventuali clausole di retroattività presenti nell’accordo). Confermate, peraltro, le regole di compilazione del rigo C5, obbligatoria, ad esempio, quando il dipendente ha più CUD non conguagliati e complessivamente premi a tassazione sostitutiva per più di 6.000, oppure facoltativa qualora, ad esempio, la tassazione ordinaria risulti essere più conveniente grazie alla presenza di cospicui oneri deducibili/detraibili.
Il quadro C accoglie anche i dati per il contributo di solidarietà del 3%, a cui sono tenuti i soggetti con un reddito complessivo (al lordo degli oneri deducibili) superiore a 300.000 euro, limitatamente alla quota di reddito eccedente tale soglia. Nel caso dei dipendenti è trattenuto dal sostituto in sede di conguaglio, salvo, ovviamente, ulteriori redditi che impongano l’“aggiornamento” del contributo dovuto in dichiarazione.
Particolare attenzione deve essere fatta dai dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro in corso d’anno, poiché in tal caso il contributo deve essere autoliquidato in dichiarazione. Il contributo, in ogni caso, è deducibile dal reddito complessivo prodotto nello stesso periodo di imposta cui si riferisce. A differenza di quanto previsto generalmente per gli oneri deducibili, la deducibilità del contributo in esame è riconosciuta, quindi, in base al principio di competenza.
Nel quadro E, infine, trovano spazio le novità sul 36%. In particolare, l’obbligo di indicare gli estremi catastali dell’immobile oggetto dei lavori, se questi sono iniziati dal 14 maggio (per i quali non c’è più obbligo di comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara) e la possibilità, per gli atti stipulati dal 17 settembre 2011, che il venditore “trattenga” la detrazione del 36% in caso di trasferimento dell’immobile.
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