Caldaie in condominio: scarico sempre con camino sul tetto, mai a parete
Dal 1° settembre sarà precluso installare impianti verdi con scarico a parete: approvate le nuove regole tecniche con la legge 90/2013; installare impianti autonomi sarà davvero difficile e costoso.
Per i nuovi impianti autonomi di riscaldamento e condizionamento non è più possibile lo scarico a parete dei prodotti della combustione, ma sarà necessario lo sbocco sopra il tetto. È questa la soluzione adottata da un decreto legge appena convertito dal Parlamento [1], che ha chiuso una lunga disputa tra proprietari di appartamenti e condomini. In forza di ciò, sarà oltremodo difficile e dispendioso dotarsi di un impianto autonomo di caldo/freddo, per come, invece, la riforma del condominio prevede.
Vediamo, nel dettaglio, di che si tratta.
Come noto, la recente riforma del condominio ha previsto [2] il diritto per ciascun condomino di distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, a condizione che ciò non comporti notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso, il condomino resta comunque obbligato a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
La normativa del 2012 [3] consentiva lo scarico a parete dei prodotti della combustione (senza dover arrivare sul tetto) a condizione di installare generatori a condensazione della classe più efficiente e meno inquinante. Ciò aveva però generato notevoli problemi nei condomini e, soprattutto, le proteste dei condomini sovrastanti, costretti a respirare i fumi di quelli sottostanti.
A tali problemi ha inteso porre fine la nuova norma appena approvata dalle Camere [1], in virtù della quale ora lo scarico a parete è consentito solo agli impianti termici esistenti prima del 31 agosto 2013 e a condizione che si tratti di generatori a condensazione della classe più efficiente e meno inquinante.
Per tutti gli altri impianti costituiti, invece, dal 1 settembre in poi, diventa obbligatorio “lo sbocco sopra il tetto”:
– tranne, appunto, che si tratti di sostituzione di impianti individuali già esistenti in “stabili plurifamiliari” (qualora non esistano già canne fumarie individuali idonee da sfruttare);
– oppure tranne che si tratti di immobili soggetti a interventi solo “conservativi” (case storiche o con vincoli di vario genere), sempre che non abbiano già canne fumarie idonee.
Gli scaldacqua unifamiliari non sono considerati “impianti termici”.
Restano quindi pochissimi giorni per installare impianti individuali puliti che non impongano la canna fumaria sino al tetto.
Dal 1° settembre il “distacco”, anche con generatori “verdi”, diventerà di fatto impossibile, dato che installare la propria canna fumaria sino al tetto comporta problemi davvero enormi nella maggior parte dei casi.
Solo in caso di “impossibilità tecnica”, attestata e asseverata da un tecnico, il condomino potrà evitare la canna fumaria sino al tetto.
[1] D.L. n. 63/2013, recentemente convertito nella legge 90/2013, che ha introdotto l’art. 17 bis. Quest’ultimo ha sostituito l’articolo 5 comma 9 del Dpr 412/93.[2] L. n. 220/2012 che ha modificato l’art. 1118, comma 4 cod. civ.
[3] D.L. n. 179/2012, coordinato con la legge di conversione 221/2012, che ha modificato il DPR n. 412/93.
http://www.laleggepertutti.it/35131_cal … H9W0U.dpuf
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