Bonus del 50% sugli impianti fotovoltaici per produrre energia elettrica
L’ha confermato l’Agenzia delle entrate, in risposta a un’istanza della Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche
Con un comunicato stampa di ieri, la Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche (ANIE), ha reso noto che l’installazione di impianti fotovoltaici rientra tra gli interventi che possono fruire delle detrazioni IRPEF al 50% per le ristrutturazioni edilizie.
L’Agenzia delle Entrate, con nota del 14 marzo, si è infatti espressa in tal modo, accogliendo – si legge nel comunicato – l’interpretazione dell’istanza di consulenza giuridica presentata da ANIE Confindustria a ottobre.
In particolare, l’istanza chiedeva la corretta interpretazione dell’art. 16-bis del TUIR e che la detrazione già applicabile ai lavori di ristrutturazione per gli impianti elettrici, di riscaldamento e idraulici, potesse essere estesa anche alle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica fino a 20 Kw nominale (le dimensioni più tipicamente presenti presso gli edifici residenziali).
“La risposta va incontro alle aspettative del settore – ha dichiarato Maria Antonietta Portaluri, direttore generale di ANIE –. Infatti l’Agenzia riconosce che l’installazione di impianti fotovoltaici rientra tra gli interventi che possono fruire delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e segnatamente tra quelli finalizzati a conseguire un risparmio energetico”.
In tal modo, l’Amministrazione finanziaria ha confermato quanto già sostenuto in una risposta segnalata a Eutekne.info da un lettore (si veda “Senza il bonus del 55% gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia” del 26 gennaio).
In quell’occasione, infatti, l’Agenzia, oltre a precisare che, ai sensi dell’art. 1, comma 346 della L. n. 296/2006, la detrazione del 55% (prorogata fino al 30 giugno 2013 dall’art. 11, comma 2 del DL n. 83/2012 convertito) spetta solo per le spese relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, ha chiarito che l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, invece, può beneficiare della detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis del TUIR.
Si tratta dell’agevolazione del 36%, per un ammontare massimo di spesa di 48.000 euro, per le spese sostenute fino al 25 giugno 2012, che è stata innalzata al 50% dall’art. 11, comma 1 del DL n. 83/2012 per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro.
L’impianto deve far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione.
Nel dettaglio, come riporta l’ANIE, secondo quanto riconosciuto dall’Agenzia, per poter beneficiare della detrazione, è necessario che l’impianto fotovoltaico sia installato essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (e quindi per usi domestici, di alimentazione degli apparecchi elettrici, di illuminazione).
Infine, l’Agenzia ha confermato il divieto di cumulo tra il bonus del 50% e la tariffa incentivante, ma, anche in base alle indicazioni del MISE, ha riconosciuto la cumulabilità tra la stessa detrazione e lo scambio sul posto e il ritiro dedicato.
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