Bonus 36%-50% anche sul residenziale
Le spese per l’acquisto e l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica necessaria ai fabbisogni energetici dell’abitazione (usi domestici, illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.) possono fruire della detrazione di cui all’art. 16bis del TUIR, attualmente pari al 50%.
A tal fine, non è necessaria una documentazione specifica, ma è sufficiente conservare quella comprovante l’avvenuto acquisto e l’installazione dell’impianto.
Questi sono i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22 di ieri, nell’ambito di una consulenza giuridica relativa all’applicazione dell’art. 16bis, comma 1, lett. h) del TUIR.
La citata norma, si ricorda, ha reso permanente la detrazione IRPEF delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, originariamente disciplinata dall’art. 1 della L. 449/97 e più volte prorogata.
Tra gli interventi agevolabili, la lett. h) del citato art. 16bis comprende quelli “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.
Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia”.
L’art. 11, comma 3 del DL 83/2012 ha anticipato di un anno (dal 2013 al 2012) l’applicazione della detrazione IRPEF del 36% alla nuova tipologia di interventi di cui all’art. 16bis, comma 1, lett. h) del TUIR. Si ricorda altresì che, dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la detrazione è potenziata al 50% e il limite di spesa è elevato da 48.000 a 96.000 euro.
Tanto premesso, il Ministero dello Sviluppo economico, al fine di qualificare la nozione di risparmio energetico, ha richiamato il DLgs. 192/2005 e la normativa comunitaria (Direttiva 2010/31/UE, regolamento delegato 244/2012, orientamenti della Commissione europea 2012/C e 115/01), specificando che maggiore è la quota di energia rinnovabile, più basso è l’indice di prestazione energetica (energia primaria consumata per mq l’anno) e, dunque, migliore è la classe energetica dell’edificio. In base a tale definizione, la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili è equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, in quanto entrambe le soluzioni determinano una riduzione dei consumi da fonte fossile.
Di conseguenza, secondo l’Agenzia delle Entrate l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in quanto basati sull’impiego delle fonte solare e, quindi, sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, rientra nell’ambito applicativo dell’art. 16bis, comma 1, lett. h) del TUIR. Tale soluzione conferma, peraltro, quanto già affermato dalla C.M. 57/98 con riferimento alla detrazione di cui all’art. 1 della L. 449/97.
In merito alla documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici richiesta dall’art. 16bis, la risoluzione n. 22/2013 ha precisato che, a tal fine, è sufficiente conservare la documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e l’installazione dell’impianto a servizio di un edificio residenziale, non essendo necessaria una specifica
certificazione dell’entità del risparmio energetico derivante dall’installazione dell’impianto fotovoltaico.
Ciononostante, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che quanto sopra non esime i soggetti che intendono avvalersi della detrazione dal conservare comunque le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia.
Nel caso in cui la norma non preveda alcun titolo abilitativo, il contribuente deve conservare un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Il documento di prassi precisa, inoltre, che la detrazione è esclusa qualora la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale; è il caso, ad esempio, di un impianto che, pur non avendo potenza superiore a 20 Kw, non sia posto a servizio dell’abitazione (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 84/2012, n. 13/2009 e circ. n. 46/2007).
Detrazione cumulabile con lo scambio sul posto
Infine, la risoluzione n. 22/2013 ha affermato, riprendendo quanto chiarito dal Ministero dello Sviluppo economico, che la detrazione IRPEF del 36%50% è cumulabile con lo scambio sul posto (meccanismo che realizza la riduzione dell’assorbimento dell’energia dalla rete) e con il rito dedicato.
Ciò in quanto l’art. 12 del DM del 5 luglio 2012 disciplina in modo esplicito i divieti di cumulo della tariffa incentivante con altre misure, mentre nulla dispone circa l’incompatibilità tra lo scambio sul posto e altri benefici.
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