Go to Top

Bonus 110% – Dl 19 maggio 2020, n. 34 (in G.U. – Serie gen. – n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77

Bonus 110%
Bonus 110%

Bonus 110%, è stato convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77 il D.L. 34/2020.

Il testo ha portato delle modifiche all’art. 119, il quale riguarda la detrazione del bonus 110% per gli interventi rivolti al risparmio energetico e antisismici.

I soggetti che possono usufruire del bonus 110% sono i seguenti.

  • persone fisiche che operano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa o professionale.

Per ciò che riguarda gli imprenditori o i professionisti la regola è che gli immobili che beneficiano del bonus 110% devono essere posseduti nella sfera privata.

Le persone fisiche potranno usufruire della detrazione del 110% in materia di risparmio energetico, per un numero massimo di 2 unità immobiliari, oltre che sulle eventuali parti comuni dell’edificio.

Invece non ci sono invece limiti per il sismabonus.

Nel testo definitivo non viene richiesta la condizione che l’unità immobiliare rappresenti l’abitazione principale.

Condomini

Per ciò che riguarda i condomìni le unità immobiliari possono essere destinate anche a uffici e negozi.

Rimangono perplessità sulla possibilità di fare interventi privati, a fronte di un intervento trainante effettuato dal condominio.

Ad esempio, in caso il condominio sostituisca l’impianto di climatizzazione centralizzato, ciò non sembra legittimare anche la sostituzione degli infissi da parte del proprietario dell’appartamento.

Per questo caso specifico, bisognerebbe che il condomino facesse un intervento trainante come ad esempio l’isolamento termico con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda; in questo caso i privati potrebbero usufruire anche del bonus del 110% sulla sostituzione dei propri serramenti.

Enti autorizzati ad usufruire del bonus 110%

cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi realizzati su immobili già assegnati ai soci.

Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi le medesime finalità sociali per abitazioni già assegnate e comunque dai soggetti che gestiscono l’edilizia residenziale pubblica.

Altri enti autorizzati ad usufruire del bonus 110%

Enti del terzo settore (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ex D.Lgs. 460/1997, associazioni di promozione sociale e associazioni del volontariato)

Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui al D.Lgs. 242/1999 limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili adibiti a spogliatoi.

Esclusioni

Le detrazioni non si applicano alle abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Limiti di spesa detraibile

Per ciò che riguarda l’isolamento termico delle superfici opache in riferimento all’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari se indipendenti con uno o più accessi autonomi (cappotto), i limiti di spesa detraibile sono i seguenti:

  • € 50.000 per unità immobiliare singola o autonoma situata all’interno di fabbricati plurifamiliari;
  • Inoltre € 40.000 moltiplicato per il numero delle unità per edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • € 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari per gli edifici con oltre 8 unità immobiliari.

Sostituzione di impianti di climatizzazione

Per ciò che riguarda gli interventi sulle parti comuni di edifici per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda a condensazione con efficienza rientrante nella classe A, o a pompa di calore anche abbinati ad impianti fotovoltaici, con accumulo o microgenerazione, i limiti di spesa detraibile sono i seguenti:

€ 20.000 per ogni unità immobiliare se l’edificio è composto fino a 8 unità immobiliari;

€ 15.000 euro per ogni unità immobiliare in caso di edifici con più di 8 unità.

Edifici unifamiliari o su unità immobiliari situate all’ interno di edifici plurifamiliari

In caso di interventi simili ai precedenti, ma effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari i quali siano funzionalmente indipendenti con accesso autonomo, la fonte energetica potrà essere sia a pompa di calore, sia a condensazione con efficienza almeno di classe A, inclusi gli impianti ibridi o geotermici. In questi casi la spesa massima detraibile ammonta ad € 30.000.

Lascia un commento