I commi 331 e 334 dell’ art. 1 legge 266/2005 prevedono un bonus di 1000€
– Per ogni figlio nato o adottato nel 2005
– Per ogni figlio nato nel 2006, successivo al primo, o adottato.
a condizione che il nucleo familiare abbia un reddito complessivo, rispettivamente nel 2004 e nel 2005, non superiore a 50.000€.
Per la determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare, qualora uno dei due coniugi abbia aderito al regime delle nuove iniziative produttive, va considerato che, in base a quanto previsto dal comma 7, dell’ art. 13, legge 388/2000, ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonchè del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia….la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime….è valutata tenendo conto dell’ ammontare che….costituisce base imponibile per l’ applicazione dell’ imposta sostitutiva.
Si ritiene pertanto che nel calcolo del reddito complessivo del nucleo familiare vada ricompreso anche il reddito conseguito dal genitore che ha aderito al regime dell nuove iniziative, ancorchè tale reddito, in sede di UNICO, non confluisca nell’ ammontare di cui al rigo RN1.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.